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Sentenza

Sentenza n. 1574/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 73/2021 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 9.3.2021.

Giustizia amministrativa202600393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza n. 73/2021 del Tribunale di Ravenna

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 73/2021, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione delle statuizioni giudiziali. Ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto in parte. Accertata la perdurante inadempienza, il TAR ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, comprese le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario da questi delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire già riconosceva interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme mensilmente dovute, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori, e alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l'ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme via via mensilmente dovute”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando le statuizioni da eseguire già prevedono interessi e rivalutazione monetaria in misura ritenuta equa ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, accertata la persistente inadempienza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine e nominare fin da subito un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora può essere respinta quando la sentenza da eseguire già riconosce interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute e il giudice ritiene tale misura equa ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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