Cassazione Civile, Ordinanza n. 04812/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un socio, ma non legale rappresentante, di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento relativo a maggiori redditi societari per l'anno d'imposta 2013, ai fini Ires, Iva e Irap. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la violazione delle regole sugli studi di settore. I giudici di merito avevano ritenuto che il mero socio non fosse legittimato a impugnare l'avviso emesso nei confronti della società, ma la CTR aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente ritenendo che l'avviso societario gli fosse stato comunque notificato e che perciò avesse interesse a contestarlo, rigettando l'appello incidentale dell'Amministrazione che denunciava l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione e la carenza di prova circa il contenuto del plico notificato. In cassazione l'Agenzia deduceva nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR non aveva esaminato l'appello incidentale e aveva motivato in modo apparente, poiché aveva confuso l'avviso riferito al reddito di partecipazione con l'avviso societario allegato e non provato come notificato al socio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la CTR, pur con motivazione non impeccabile, aveva comunque deciso in modo chiaro sulla domanda effettivamente proposta, ossia sulla contestazione da parte del socio di un avviso indirizzato alla società. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando si discuta di una raccomandata contenente più atti, la prova che il plico comprendesse tutti gli atti notificati incombe sul mittente, che deve dimostrare l'effettivo inserimento di ciascun atto nel plico; l'Agenzia non aveva spiegato né provato tale circostanza. Il ricorso è stato dunque rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; esclusa anche l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in ragione della soccombenza dell'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza e vizi di motivazione/processuali
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, asseritamente violata per omesso esame dell'appello incidentale e motivazione apparente
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria, asseritamente violata per difetto di motivazione
art. 1335 c.c.
richiamato nel principio di diritto sulla presunzione di conoscenza dell'atto in caso di arrivo della raccomandata, presunzione che opera solo per un plico contenente un unico atto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Quando il destinatario contesta la notifica di un atto spedito per raccomandata e il mittente afferma di avere inserito nel plico più atti, non opera automaticamente la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.: grava sul mittente l'onere di provare che tutti gli atti erano effettivamente contenuti nella spedizione.
- La presunzione di cui all'art. 1335 c.c. è coerente con il principio di vicinanza della prova solo se il plico contiene un unico atto; se si allega la presenza di più documenti, il mittente deve fornire prova specifica del contenuto della busta.
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia o motivazione apparente non è fondata se la sentenza impugnata, letta nel suo complesso, rende comunque percepibile la decisione sulla questione devoluta, anche se la motivazione non sia tecnicamente perfetta.
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