Cassazione Penale, Sentenza n. 21507/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava l'esecutorietà dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 13/05/2022 che aveva ammesso in via provvisoria Sciacchitano all'affidamento in prova (ai sensi dell'art. 678, comma 1‑ter c.p.p.), deducendo vizio del procedimento a pena di nullità. In particolare il PG sosteneva che la dicitura "esecutiva" apposta in calce (il 19/09/2021, secondo il testo) sarebbe stata illegittima perché, a suo avviso, l'esecutorietà dovrebbe decorrere solo dopo la formale conferma del provvedimento provvisorio da parte del Tribunale in composizione collegiale, e non poteva essere semplice atto ricognitivo della mancata opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sequenza prevista dall'art. 678, comma 1‑ter c.p.p. prevede la notificazione/comunicazione del provvedimento provvisorio ai titolari della facoltà di proporre opposizione con termine perentorio di dieci giorni: la sospensione dell'esecuzione opera soltanto durante tale termine. Se decorrono i dieci giorni senza opposizione, matura l'esecutorietà della decisione provvisoria; l'apposizione della formula "esecutiva" è un atto meramente ricognitivo della mancata proposizione di opposizione e conforme alla norma. Pur essendo il Tribunale collegiale tenuto a provvedere anche in caso di mancata opposizione, la mancata pronuncia collegiale non impedisce l'esecutorietà nel caso di decorso del termine per opporsi. Di conseguenza il ricorso è infondato e rigettato.
Norme richiamate
art. 678, comma 1‑ter, cod. proc. pen.
La norma prevede la comunicazione del provvedimento provvisorio ai titolari della facoltà di opposizione con termine di dieci giorni; la sospensione dell'esecuzione dura solo durante tale termine, così che in mancanza di opposizione l'ordinanza provvisoria diventa esecutiva. L'apposizione della formula "esecutiva" è atto ricognitivo della mancata opposizione e non richiede una previa conferma formale da parte del Tribunale collegiale.
Massime di principio
- Un provvedimento provvisorio di affidamento in prova comunicato ai titolari della facoltà di opposizione diventa esecutivo se nei dieci giorni previsti non viene proposta opposizione; la sospensione opera solo durante il termine per proporre opposizione.
- L'apposizione della dicitura "esecutiva" su un provvedimento provvisorio è generalmente un atto meramente ricognitivo della decorrenza del termine per l'opposizione e non un ulteriore atto autorizzatorio sostanziale.
- La mancata pronuncia collegiale successiva alla decorrenza del termine per l'opposizione non impedisce l'esecutività del provvedimento se la legge prevede l'esecutorietà al decorso del termine; tuttavia il Tribunale collegiale resta comunque tenuto a decidere e può incorrere in responsabilità qualora ometta il proprio dovere.
- Chi intende impedire l'esecuzione di un provvedimento provvisorio deve opporsi nei termini di legge oppure dedurre specifici e autonomi vizi di procedimento diversi dalla mera mancanza di una formale 'conferma' collegiale.
- In caso di dubbi temporali o formali (es. incongruenze di date o mancata comunicazione), è opportuno verificare attentamente le notifiche e i termini processuali e adottare tempestivamente i rimedi previsti dalla legge.
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