Cassazione Civile, Ordinanza n. 17856/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da alcune cartelle esattoriali emesse per IVA, interessi e sanzioni relative all'anno d'imposta 2000, conseguenti a liquidazione automatizzata ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. I destinatari, già soci di una società in nome collettivo cessata, hanno impugnato le cartelle deducendo la nullità dell'iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza dal potere di riscossione e per tardività della notifica. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la notifica; la CTR aveva confermato l'annullamento, applicando il termine quadriennale di cui all'art. 57 d.P.R. n. 633/1972, e respingendo la tesi del concessionario secondo cui la notifica tempestiva alla società avrebbe dovuto far ritenere tempestiva anche quella ai soci. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005, per avere la CTR applicato il termine di quattro anni previsto per gli avvisi di accertamento IVA invece del termine quinquennale previsto per la notifica delle cartelle relative a dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001; 2) violazione dell'art. 2291 c.c., in relazione ai rapporti tra soci e società di persone e alla solidarietà nelle obbligazioni tributarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti contro le cartelle. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e ha condannato i contribuenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base della liquidazione automatizzata dell'IVA da cui sono scaturite le cartelle impugnate.
art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005
è la disciplina transitoria applicabile alle cartelle di pagamento relative a dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001; prevede il termine quinquennale per la notificazione della cartella e si applica retroattivamente ai rapporti tributari non ancora definiti.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
nel testo anteriore alle modifiche del 1999 non trova applicazione il più breve termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario, perché superato dalla disciplina transitoria del 2005.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
non si applica alla notifica delle cartelle di pagamento; riguarda gli avvisi di rettifica e di accertamento IVA e non può essere utilizzato per ridurre il termine di decadenza della riscossione mediante ruolo.
art. 1310, comma 1, c.c.
in materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella a uno dei condebitori impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri obbligati in solido, per la specialità della disciplina procedimentale pubblicistica.
art. 2291 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla solidarietà dei soci di società di persone per i debiti sociali; il motivo è rimasto assorbito.
art. 2495, comma 2, c.c.
la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione e l'opponibilità ai terzi dell'evento, ma non impedisce l'iscrizione a ruolo di tributi non versati né l'azione verso i soci.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
consente l'iscrizione a ruolo a nome della società estinta per i tributi non versati.
d.lgs. n. 46/1999
richiamato indirettamente nel confronto con il regime previgente dei termini di riscossione mediante ruolo.
Massime di principio
- Per le cartelle di pagamento relative a IVA derivante da dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine di decadenza per la notifica è quello quinquennale previsto dalla disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005, applicabile retroattivamente ai rapporti non definiti.
- Non è consentito sostituire a tale termine la disciplina dettata per gli avvisi di rettifica e accertamento IVA, poiché l'art. 57 d.P.R. n. 633/1972 non regola la notificazione delle cartelle di pagamento.
- In materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella a uno dei coobbligati in solido impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri, per effetto dell'applicazione dell'art. 1310, comma 1, c.c. in ragione della specialità del procedimento di riscossione.
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non impedisce la riscossione dei tributi non versati né nei confronti della società estinta né nei confronti dei soci, che possono essere aggrediti quali coobbligati solidali e successori ex lege.
- Quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, rigettando l'originaria domanda o impugnazione.
- rami
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