Cassazione Civile, Ordinanza n. 23881/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva chiesto la condanna di due convenute al pagamento del compenso per attività contabili e di bilancio svolte per alcuni anni in favore dell'imprenditrice originaria di un'azienda commerciale, poi ceduta a un'altra soggetto con contestato accollo dei debiti. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, su impugnazione della sola cessionaria, aveva riformato la decisione e rigettato il credito ritenendo che la mancanza di sottoscrizione del libro inventari rendesse il documento inesistente e quindi inidoneo a fondare la responsabilità dell'acquirente dell'azienda ex art. 2560 c.c. Il ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi: violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. per avere il giudice d'appello deciso su un tema asseritamente non devoluto; violazione dell'art. 2560, comma 2, c.c. perché, a suo avviso, la responsabilità dell'acquirente poteva fondarsi anche sulle risultanze del libro giornale, non solo sull'inventario sottoscritto; violazione degli artt. 2717 e 2709 c.c. perché la mancata sottoscrizione dell'inventario non gli impediva di valersene contro l'imprenditore e, comunque, le scritture contabili dovevano essere valutate unitariamente, senza scinderne il contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, in tema di cessione d'azienda, la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non è requisito costitutivo della responsabilità del cessionario: è sufficiente che il debito risulti dalle scritture contabili obbligatorie, eventualmente corroborato da altri elementi o presunzioni. Ha inoltre precisato che le scritture contabili prodotte non possono essere valutate in modo frazionato: se esibite, vanno considerate nella loro interezza e possono costituire prova contro l'imprenditore anche tramite elementi indiziari e presuntivi.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice d'appello non può pronunciarsi oltre i limiti del devoluto, ma nella specie la Corte ha escluso la violazione perché il tema della mancata sottoscrizione delle scritture contabili era effettivamente in discussione.
art. 342 c.p.c.
il motivo di appello deve contenere specifiche censure; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la questione relativa alla documentazione contabile fosse stata ritualmente devoluta.
art. 346 c.p.c.
null
art. 2560, comma 2, c.c.
la responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda sussiste se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori; la sottoscrizione delle scritture non è requisito costitutivo, potendo bastare l'annotazione del debito, anche corroborata da altri riscontri o presunzioni.
art. 2717 c.c.
null
art. 2709 c.c.
i libri e le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore; chi se ne avvale non può scinderne il contenuto, dovendo essere valutati nel loro complesso.
Massime di principio
- In tema di cessione d'azienda, l'annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie può integrare il presupposto di responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c., senza che la sottoscrizione delle scritture costituisca un requisito costitutivo necessario.
- Le scritture contabili prodotte in giudizio devono essere valutate unitariamente: la parte che intende trarne vantaggio non può selezionare solo le annotazioni favorevoli e ignorare quelle sfavorevoli.
- Le scritture contabili dell'imprenditore, se regolarmente tenute e prodotte, possono costituire prova contro di lui e concorrere, insieme ad altri elementi e presunzioni, alla dimostrazione del credito o del debito.
- La responsabilità del cessionario verso i terzi creditori presuppone la conoscibilità del debito dalle scritture obbligatorie, ma tale conoscibilità può risultare anche da un complesso documentale contabile, non necessariamente da un singolo libro preso isolatamente.
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