Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 156 del 17-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli aggiornamenti della procedura Pensioni e Pensionesubito in attuazione della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992. Vengono descritti i nuovi criteri di convalida del conto assicurativo, il calcolo dei requisiti contributivi per la pensione di anzianità, la determinazione del sistema di calcolo contributivo o retributivo, le maggiorazioni per le pensioni di inabilità e ai superstiti, la rivalutazione dei periodi di mobilità, nonché le modifiche al pannello delle informazioni istruttorie.

Aggiornamento delle procedure Pensioni e Pensionesubito per il calcolo pensionistico e contributivo

Progetto Pensioni e Pensionesubito: aggiornamento della procedura

La circolare illustra gli adeguamenti apportati alle procedure informatiche Pensioni e Pensionesubito per recepire le disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. L'intervento aggiorna i criteri di calcolo pensionistico, la gestione dei requisiti contributivi e l'acquisizione delle informazioni istruttorie, integrando e aggiornando la circolare n. 185 del 17 giugno 1994.

Convalida del conto assicurativo e gestione dei contributi

Nella fase di gestione del conto assicurativo la procedura verifica e convalida tutti i contributi presenti, anche se non immediatamente utilizzabili per la liquidazione. In caso di pensione a carico dell'AGO, vengono controllati anche gli eventuali contributi da lavoro autonomo, con rilevazione delle sovrapposizioni contributive e riduzione dei periodi temporalmente sovrapposti.

Ai fini della scelta del sistema di calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dall'1 gennaio 1996, la procedura accerta l'anzianità contributiva complessiva maturata al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Requisiti contributivi per la pensione di anzianità

Per tutte le pensioni di anzianità la procedura determina automaticamente la data di maturazione del requisito dei 35 anni di anzianità contributiva, considerando soltanto i contributi utili al diritto a pensione di anzianità.

In presenza di contribuzione agricola, il calcolo avviene secondo i criteri del decreto-legge n. 510 del 1 ottobre 1996, convertito nella legge n. 608 del 28 novembre 1996, come illustrato dalla circolare n. 3 del 9 gennaio 1997. Inoltre, ai fini del diritto a pensione di anzianità, i contributi settimanali agricoli ed extra agricoli accreditati al 31 dicembre 1983 vengono automaticamente ridotti entro la capienza delle settimane intercorrenti tra la data di inizio dell'assicurazione e il 31 dicembre 1983.

Quando il requisito dei 35 anni risulta maturato dopo il 31 dicembre 1993, la procedura determina anche la data di maturazione della maggiore anzianità contributiva richiesta per il conseguimento del diritto indipendentemente dall'età, computando sia i contributi utili al diritto sia quelli non utili al diritto ma utili alla misura della pensione.

Criteri di calcolo della maggiore anzianità contributiva

Per la verifica della maggiore anzianità contributiva la procedura applica i criteri già richiamati dalle circolari n. 44 del 24 febbraio 1996, n. 2 del 5 gennaio 1998, punto 1.6, e dal messaggio n. 11054 del 10 marzo 1998, punto 4, allegato alla circolare n. 81 del 9 aprile 1998.

La circolare precisa che, per il perfezionamento di tale requisito, deve essere computata tutta la contribuzione, compresa quella non utile al diritto alla pensione di anzianità. Perciò, in presenza di contribuzione agricola o di altre situazioni particolari, può accadere che le settimane utili al maggior requisito contributivo siano inferiori o superiori a quelle utili al diritto, ferma restando in ogni caso la necessità che sussistano 35 anni di contribuzione utili per il diritto.

La procedura determina la data di perfezionamento del requisito, trasforma le giornate agricole in settimane secondo le consuete modalità e applica per il calcolo della maggiore anzianità gli stessi criteri utilizzati per la determinazione del maggior numero di settimane.

Distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi

Per le pensioni dei lavoratori dipendenti, quando risulta maggiore il numero delle settimane utili ai fini del diritto, la procedura totalizza i contributi giornalieri relativi ai periodi compresi nell'arco temporale di maturazione del requisito e converte in settimane il numero delle giornate agricole con i parametri previsti per il diritto. Si sommano inoltre i contributi agricoli accreditati entro il 31 dicembre 1983 e gli eventuali contributi extra agricoli concomitanti, nonché i contributi extra agricoli utili e non utili al diritto accreditati fino alla data di verifica. Il totale finale non può superare le settimane intercorrenti tra il primo contributo e la data di calcolo.

Per le pensioni dei lavoratori autonomi, se è maggiore il numero delle settimane utili al diritto, la procedura totalizza le giornate agricole, le trasforma in settimane con i parametri e i limiti previsti per la gestione in liquidazione, senza considerare l'eventuale eccedenza rispetto al numero degli anni agrari valutati per 52. A queste settimane si aggiungono le settimane di contribuzione extra agricola obbligatoria e figurativa, utile e non utile al diritto. Anche in questo caso il totale non può superare le settimane intercorrenti tra il primo contributo e la data del calcolo.

Quando invece il maggior numero di settimane risulta quello utile alla misura, la procedura totalizza le giornate agricole relative ai periodi rilevanti, applica i parametri della misura della pensione e aggiunge, per i dipendenti, i contributi extra agricoli obbligatori e figurativi, oppure, per gli autonomi, le settimane derivanti dalla trasformazione della contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione e integrazione salariale agricola, oltre alle altre settimane figurative e obbligatorie. In ogni caso resta fermo il limite massimo dato dalle settimane intercorrenti tra il primo contributo e la data di calcolo.

Verifica del diritto e decorrenza della pensione di anzianità

La data di maturazione dei requisiti contributivi e il numero di settimane calcolato a tale data sono evidenziati nel pannello di verifica del diritto a pensione. Su tale base la procedura determina:

  • la decorrenza teorica, fondata sui soli requisiti contributivi e anagrafici;
  • la decorrenza effettiva, calcolata tenendo conto di eventuali deroghe previste dalla legge n. 449/1997, se i relativi elementi risultano acquisiti nel pannello delle informazioni istruttorie, della data di cessazione dell'attività lavorativa e della data della domanda di pensione.

Per le pensioni con decorrenza nel periodo di vigenza della legge n. 335/1995, la procedura non gestisce le deroghe previste da tale legge.

Calcolo contributivo e individuazione del sistema retributivo o contributivo

La procedura totalizza tutti i contributi utili e non utili al diritto a pensione e, per le pensioni dei lavoratori dipendenti, anche i contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995.

Se il numero delle settimane calcolate al 31 dicembre 1995 è inferiore a 936, per le anzianità successive a tale data viene predisposto il calcolo con il sistema contributivo. Se, invece, le settimane sono pari o superiori a 936, per le anzianità successive al 31 dicembre 1995 viene predisposto il calcolo retributivo. Il calcolo avviene secondo i criteri indicati dalle circolari n. 180 del 14 settembre 1996 e n. 267 del 24 dicembre 1997.

Accertamento dell'anzianità al 31 dicembre 1995 con contribuzione agricola

Per gli assicurati che possano far valere contribuzione agricola, la circolare richiama i criteri della circolare n. 180/1996 per la determinazione dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, al fine di stabilire il sistema di calcolo da applicare alle anzianità successive.

Devono essere computati tutti i periodi di contribuzione fatti valere nel regime generale dei lavoratori dipendenti e autonomi, utili, non utili e non utilizzati per il diritto a pensione, purché compatibili e non sovrapposti temporalmente. Poiché la contribuzione agricola compatibile con contribuzione extra agricola può essere attribuita entro una capienza temporale diversa da quella originaria, la procedura può collocarla in periodi non coperti da contribuzione. A questo fine sono computabili anche i contributi agricoli non utilizzabili per il diritto ma utilizzati per la misura.

Per le pensioni dei lavoratori dipendenti, ai contributi agricoli ed extra agricoli si aggiungono anche eventuali contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi non utilizzati per il calcolo della pensione. Tutte le operazioni sono svolte come per il punto 2.2.1, ma con riferimento alla data del 31 dicembre 1995.

Pensioni di inabilità e maggiorazione dell'anzianità contributiva

La procedura calcola automaticamente la maggiorazione dell'anzianità contributiva da attribuire alle pensioni di inabilità e alle pensioni ai superstiti di assicurato riconosciuto inabile.

Per le pensioni da liquidare a favore di assicurati con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, il numero delle settimane di maggiorazione è determinato con riferimento al periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile, fissata come segue:

  • 60 anni per gli uomini e 55 per le donne per le pensioni a carico dell'AGO;
  • 65 anni per gli uomini e 60 per le donne per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Per i lavoratori autonomi con contribuzione versata in più gestioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 222, la maggiorazione va attribuita a carico della gestione alla quale l'assicurato ha contribuito prevalentemente nell'ultimo triennio di lavoro autonomo, anche se l'ultimo periodo contributivo è da lavoro dipendente. Il limite dei 40 anni complessivi di contribuzione va individuato nei contributi utili alla misura della quota di pensione della gestione cui è attribuita la maggiorazione.

Se l'ultima attività lavorativa è part-time e la misura deve essere computata proporzionalmente all'orario effettivamente svolto, i periodi di inabilità vengono ridotti in relazione al rapporto tra settimane utili alla misura e settimane utili al diritto rilevate dal modello O1/M.

Per le pensioni da liquidare a favore di assicurati con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la maggiorazione è calcolata fino ai 60 anni di età dell'assicurato, indipendentemente dal sesso e dalla gestione. Per l'AGO la maggiorazione è limitata alla differenza tra 2080 e i contributi utili alla misura. Per le gestioni autonome con contribuzione mista la maggiorazione è attribuita alla gestione prevalente dell'ultimo triennio, e il limite dei 40 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, è riferito alla contribuzione complessivamente accreditata.

Rivalutazione dei periodi di mobilità

In applicazione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992, i periodi di mobilità memorizzati negli archivi, se complessivamente superiori a 52 settimane, vengono rivalutati con cadenza mensile sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza.

Quando sussistono le condizioni, prima del pannello dei dati retributivi vengono visualizzati i periodi di mobilità rilevati dall'archivio DS. Se i periodi risultano sospesi per attività lavorativa subordinata a part-time o a tempo determinato, la procedura somma i periodi ante e post sospensione e procede alla rivalutazione se il totale supera 52 settimane.

L'operatore deve indicare il codice ISTAT del settore dell'azienda e la qualifica del lavoratore, distinguendo tra operaio e impiegato. In una successiva implementazione, il codice ISTAT sarà ricavato automaticamente dal codice statistico contributivo (C.S.C.) registrato sul modello O1/M. Con il tasto INVIO la procedura rivaluta i periodi; con F2 è possibile visualizzare il calcolo eseguito per ciascun periodo; con F6 si possono correggere eventuali codici errati e ricalcolare le retribuzioni.

Le retribuzioni di mobilità rivalutate con l'indice ISTAT vengono poi ulteriormente rivalutate applicando il coefficiente di rivalutazione previsto per l'anno in cui tali retribuzioni si collocano.

Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 1995

Per le pensioni di vecchiaia a carico dell'AGO, quando trova applicazione la sentenza n. 388 del 20-26 luglio 1995, la procedura effettua automaticamente sia il calcolo con tutti i contributi sia quello con esclusione dei contributi accreditati per integrazione salariale, secondo i criteri della circolare n. 158 del 30 luglio 1996. I dati di input relativi al trattamento più favorevole vengono memorizzati nell'archivio della procedura IVS74.

La sentenza n. 388 si affianca alle sentenze n. 307/1989, n. 428/1993 e n. 264/1994. In presenza di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa per CIG, la procedura esegue quindi diversi calcoli: senza benefici, con i benefici di ciascuna sentenza e con i benefici derivanti dall'applicazione congiunta di entrambe. In ogni caso viene privilegiato il trattamento più favorevole, purché senza i periodi di contribuzione ridotta, volontaria e/o figurativa per CIG permangano i requisiti per la pensione di vecchiaia.

La descrizione del calcolo più favorevole è visualizzata nel pannello di sintesi dei dati calcolati; con il tasto F10 è possibile consultare tutti i calcoli sviluppati fino al corrispondente importo di pensione.

Computo proporzionale della contribuzione figurativa per lavoro part-time

Quando la contribuzione figurativa è accreditata per periodi di lavoro a tempo parziale e l'anzianità utile alla misura deve essere computata proporzionalmente all'orario effettivamente svolto, la procedura determina automaticamente il numero delle settimane figurative utili alla misura della pensione.

Le settimane accreditate per i periodi figurativi vengono moltiplicate per il coefficiente di riduzione rilevato dall'O1/M per il periodo di lavoro part-time di riferimento, calcolato come rapporto tra settimane utili alla misura e settimane utili al diritto.

Nuove informazioni istruttorie per le pensioni di anzianità e altri casi

Per le pensioni di anzianità è stato predisposto un nuovo pannello di acquisizione delle informazioni istruttorie necessarie alla valutazione del diritto. I campi introdotti sono i seguenti:

  • data di cessazione dell'attività subordinata, obbligatoria per i lavoratori dipendenti e da acquisire anche per i lavoratori autonomi quando l'ultima attività prima del pensionamento sia stata subordinata;
  • mobilità, con codice precompilato "N" e codice "S" da acquisire solo quando il requisito contributivo si matura con i periodi di mobilità; per i lavoratori autonomi non va acquisito il codice "S" in corrispondenza della mobilità ordinaria percepita in base ad accordi stipulati entro il 3 novembre 1997 e entro il 31 marzo 1998, salvo i casi di mobilità lunga o mobilità ordinaria riconosciuta per accordi anteriori al 17 agosto 1995;
  • CIG alla data del 3 novembre 1997, con codice "S" da acquisire se l'assicurato ha percepito l'integrazione salariale in base ad accordi avviati prima di tale data e matura il requisito con i periodi di CIG;
  • operai e assimilati, con codice "S" se l'assicurato, immediatamente prima del pensionamento, ha svolto attività subordinata con tale qualifica;
  • precoci, con codice "S" se risultano almeno 52 settimane accreditate tra i 14 e i 19 anni in un regime pensionistico obbligatorio;
  • data autorizzazione VV, da acquisire quando il requisito contributivo per il diritto a pensione nell'AGO dei dipendenti è maturato con versamenti volontari entro il 1998 e l'autorizzazione ai versamenti volontari è intervenuta prima del 3 novembre 1997.

Pensioni ai superstiti di assicurato e gestioni autonome

Per le pensioni ai superstiti di assicurato è stato inserito il campo "assicurato inabile", precompilato con "N" e da valorizzare con "S" quando l'assicurato è stato riconosciuto inabile. In tal caso la procedura calcola automaticamente, secondo le regole delle pensioni di inabilità, il numero delle settimane di incremento contributivo dalla decorrenza della pensione fino alla data di compimento dell'età pensionabile dell'assicurato.

Per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi è stato introdotto il campo "ind. com." relativo all'indennizzo per cessazione di attività commerciale. Se viene acquisito il codice "S", sul pannello richiamato con F6 devono essere inserite le settimane del periodo indennizzato utili per il diritto a pensione, da acquisire come settimane di contribuzione figurativa, e l'operazione deve essere convalidata con F3.

Punti principali

Convalida del conto assicurativo

La procedura verifica e convalida tutti i contributi presenti nel conto assicurativo, anche se non immediatamente utilizzabili per la liquidazione della pensione. Nel caso di pensione nell'AGO, vengono verificati anche i contributi da lavoro autonomo, con rilevazione delle sovrapposizioni e riduzione dei periodi temporalmente sovrapposti. Ai fini della scelta del sistema di calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dall'1.1.1996, la procedura accerta l'anzianità contributiva complessiva al 31.12.1995 nell'AGO e nelle gestioni autonome.

Calcolo dei requisiti per la pensione di anzianità

Per tutte le pensioni di anzianità la procedura determina automaticamente la data di maturazione del requisito dei 35 anni di contribuzione, considerando solo i contributi utili al diritto. In presenza di contribuzione agricola applica i criteri del d.l. n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996, e riduce automaticamente i contributi agricoli ed extra agricoli accreditati al 31.12.1983 entro la capienza delle settimane tra inizio assicurazione e 31.12.1983. Se il requisito dei 35 anni è maturato dopo il 31.12.1993, la procedura determina anche la data della maggiore anzianità contributiva, computando contributi utili al diritto e contributi utili solo alla misura.

Regole specifiche per i lavoratori dipendenti e autonomi

Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi la procedura applica criteri distinti di totalizzazione delle giornate e trasformazione in settimane, tenendo conto dei contributi agricoli, extra agricoli, obbligatori e figurativi, con limiti massimi pari alle settimane intercorrenti tra il primo contributo e la data di calcolo. È previsto che, in alcuni casi, le settimane utili al diritto possano risultare inferiori a quelle utili alla misura, soprattutto in presenza di contribuzione agricola o di contribuzione mista nelle gestioni autonome.

Verifica del diritto e decorrenza della pensione di anzianità

La procedura evidenzia nel pannello di verifica la data di maturazione dei requisiti contributivi e il numero delle settimane calcolato. Sulla base di tali elementi determina una decorrenza teorica, basata solo su requisiti contributivi e anagrafici, e una decorrenza effettiva, tenendo conto delle eventuali deroghe della legge n. 449/1997, della data di cessazione dell'attività lavorativa e della data della domanda di pensione. Per le pensioni con decorrenza nel periodo di vigenza della legge n. 335/1995 non vengono gestite le deroghe previste da tale legge.

Calcolo contributivo e scelta tra sistema retributivo e contributivo

La procedura totalizza tutti i contributi utili e non utili al diritto al 31.12.1995 e, per i lavoratori dipendenti, anche quelli accreditati nelle gestioni autonome. Se le settimane calcolate al 31.12.1995 sono inferiori a 936, per le anzianità successive si applica il sistema contributivo; se sono pari o superiori a 936, si applica il sistema retributivo. I criteri di calcolo richiamano le circolari n. 180/1996 e n. 267/1997.

Accertamento dell'anzianità al 31.12.1995 con contribuzione agricola

Per gli assicurati con contribuzione agricola, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 si computano tutti i periodi di contribuzione nel regime generale dei dipendenti e degli autonomi, purché compatibili e non sovrapposti temporalmente, compresi quelli non utilizzabili per il diritto ma utili alla misura. Per le pensioni dei lavoratori dipendenti, al conteggio si aggiungono anche eventuali contributi accreditati nelle gestioni autonome non utilizzati per il calcolo della pensione.

Pensioni di inabilità e ai superstiti di assicurato inabile

La procedura calcola automaticamente la maggiorazione dell'anzianità contributiva per le pensioni di inabilità e per le pensioni ai superstiti di assicurato riconosciuto inabile. Le regole variano in base all'anzianità contributiva al 31.12.1995: per chi ha almeno 18 anni si considera il periodo tra decorrenza e raggiungimento dell'età pensionabile prevista per sesso e gestione; per chi ha meno di 18 anni si considera il periodo fino ai 60 anni di età. Sono inoltre fissati criteri specifici per gestione AGO e gestioni autonome, inclusi i casi di contribuzione mista e di part-time.

Rivalutazione delle retribuzioni dei periodi di mobilità

In applicazione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992, i periodi di mobilità complessivamente superiori a 52 settimane sono rivalutati mensilmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali del settore. La procedura richiede l'indicazione del codice ISTAT del settore e della qualifica del lavoratore, consente la correzione dei codici errati e il ricalcolo, e successivamente applica anche il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni previsto per l'anno di collocazione delle stesse.

Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 388/1995

Per le pensioni di vecchiaia a carico dell'AGO, se trova applicazione la sentenza n. 388/1995, la procedura effettua sia il calcolo con tutti i contributi sia quello con esclusione dei contributi accreditati per integrazione salariale, memorizzando i dati dell'elaborazione più favorevole. In presenza di contribuzione volontaria e figurativa per CIG, la procedura esegue anche i calcoli derivanti dalle sentenze n. 307/1989, n. 428/1993 e n. 264/1994, scegliendo sempre il trattamento più favorevole purché restino i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Computo proporzionale della contribuzione figurativa per il part-time

Se la contribuzione figurativa è accreditata per periodi di lavoro a tempo parziale e l'anzianità utile alla misura deve essere calcolata proporzionalmente all'orario effettivo, la procedura determina automaticamente il numero delle settimane figurative utili alla misura. Il conteggio avviene moltiplicando le settimane accreditate per il coefficiente di riduzione rilevato dall'O1/M, dato dal rapporto tra settimane utili alla misura e settimane utili al diritto.

Nuovo pannello 'Informazioni istruttorie'

È istituito un nuovo pannello per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla pensione di anzianità. Tra i campi previsti figurano: data di cessazione dell'attività subordinata, mobilità, CIG alla data del 3.11.1997, operai e assimilati, precoci e data di autorizzazione ai versamenti volontari. Per le pensioni ai superstiti è previsto il campo 'assicurato inabile'; per le gestioni autonome è inserito il campo 'ind. com.' relativo all'indennizzo per cessazione di attività commerciale, con acquisizione delle settimane del periodo indennizzato e convalida tramite F3.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.