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Sentenza

Sentenza n. 8637/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento su domanda visto per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza diretta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l’attivazione del procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica, pur intervenuta in tempi non strettissimi, è stata ritenuta avvenuta entro tempi ragionevoli, considerata la mole di lavoro gravante sull’Ambasciata. È quindi venuto meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all’amministrazione di procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorrente lo ha utilizzato per contestare il silenzio formatosi sull’istanza relativa all’attivazione del procedimento di rilascio del visto.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la successiva attivazione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse a una pronuncia di condanna dell’amministrazione a procedere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la successiva attivazione del procedimento amministrativo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando venga meno l’utilità concreta di una pronuncia che imponga all’amministrazione di procedere.
  • La fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisce, nel caso esaminato, attivazione del procedimento sufficiente a far venir meno l’interesse al ricorso contro il silenzio, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
  • La valutazione della ragionevolezza dei tempi di attivazione del procedimento può tener conto della mole di lavoro gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter amministrativo previsto per la conclusione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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