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Sentenza

Sentenza n. 703/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.11.2023, riguardante Bonus Carta Elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 602/2023, passata in giudicato, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per le annualità indicate in ricorso

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio annuo di euro 500 previsto per la Carta elettronica del docente per le annualità indicate in ricorso e condannato l’amministrazione a erogare un buono elettronico complessivo di euro 3.000, oltre alle spese processuali. La sentenza era passata in giudicato e, secondo quanto esposto nel ricorso, era stata notificata al Ministero il 1° dicembre 2023 per l’esecuzione. La ricorrente chiedeva l’attuazione del giudicato, il pagamento di quanto dovuto con gli accessori e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato il 13 ottobre 2026 di aver ottenuto integralmente quanto richiesto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva ottemperato al giudicato. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Ministero è stato considerato soccombente virtuale e condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La decisione ha tenuto conto della natura seriale del contenzioso e ha ordinato l’esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe

    La disposizione è indicata quale base dell’azione di ottemperanza volta a ottenere l’attuazione del giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015

    La norma è richiamata come fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato; la sentenza in esame non riesamina nel merito tale diritto.

  • art. 115 c.p.a.

    ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 1° dicembre 2023 per l’esecuzione, ai sensi degli artt. 479 c.p.a. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. e), in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a.

    La disposizione è menzionata in relazione alla notificazione del giudicato per l’esecuzione; la pronuncia non ne elabora un’interpretazione autonoma.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

    La disposizione è richiamata per attestare, nell’esposizione della ricorrente, il decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR non decide una questione specifica su tale termine.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, il ricorrente dichiara di aver ottenuto integralmente la prestazione dovuta in esecuzione del giudicato, la pretesa azionata risulta soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, tale condotta giustifica la sua soccombenza virtuale e la condanna alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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