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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29523/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un consorzio operante nel settore dei servizi logistici e di trasporto, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza, per il 2014. L’Ufficio contestava maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA, rilevando l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l’assenza del prospetto di liquidazione annuale IVA e l’irregolare tenuta della contabilità. In particolare, venivano ripresi a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società consorziate, considerate generiche, non documentate e/o inesistenti, nell’ambito di rapporti di sub-affidamento di servizi logistici e di trasporto. La CTP accolse il ricorso del contribuente solo in parte; la CTR, riuniti gli appelli, annullò ulteriormente alcune riprese e rigettò l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: vizio di motivazione della sentenza d’appello, violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, illegittima ammissione in giudizio di contratti non esibiti in verifica ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, violazione dell’art. 2704 c.c. sulla data certa dei contratti, violazione dell’art. 21 d.P.R. 633/1972 sui requisiti della fattura e violazione dell’art. 8-bis d.P.R. 322/1998 sugli obblighi dichiarativi IVA.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i sette motivi di ricorso perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: all’atto dell’iscrizione a ruolo e del deposito del ricorso era stata prodotta copia analogica della sentenza impugnata priva di alcune pagine essenziali (le pagg. 10-15 su 27). Tale incompletezza rendeva il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché la Corte non poteva ricostruire compiutamente l’oggetto della controversia e le ragioni della decisione impugnata. La mancanza non risultava sanata dalla presenza di altra copia integrale nel fascicolo d’ufficio o da parte del resistente, che era rimasto intimato. Non è stata disposta statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica i motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte non li esamina per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente o circolare della sentenza impugnata, ma senza scrutinio nel merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma sulla motivazione della sentenza tributaria, evocata come parametro della censura di nullità della decisione d’appello.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la distribuzione e l’assolvimento dell’onere probatorio sui costi e sulle fatture contestate.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    evocato in relazione al contraddittorio endoprocedimentale e alla possibilità del contribuente di presentare osservazioni dopo il p.v.c.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per sostenere l’inutilizzabilità di documenti non esibiti in sede di verifica nonostante specifica richiesta.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per la medesima questione di inutilizzabilità dei documenti non prodotti ai verificatori.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato sulla data certa e sull’opponibilità ai terzi dei contratti prodotti dal contribuente.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato sui requisiti formali della fattura IVA, ritenuti non integrabili ex post secondo la tesi dell’Ufficio.

  • art. 8-bis d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato per contestare l’affermazione della CTR circa l’inesistenza di obblighi comunicativi IVA periodici.

  • art. 369 c.p.c.

    "l'art. 369 cod. proc. civ. non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata deve essere effettuato dalla parte ricorrente"

    la Corte ribadisce che il deposito di una copia autentica e completa della sentenza impugnata è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    impone il deposito, nel termine perentorio, della copia autentica della sentenza impugnata completa di tutte le pagine necessarie alla comprensione della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente deposita una copia autentica della sentenza impugnata incompleta in modo tale da impedire la comprensione del decisum e delle relative ragioni.
  • La condizione di procedibilità prevista dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. richiede il deposito di una copia integrale della sentenza, salvo che altra copia autentica completa sia già presente nel fascicolo d’ufficio o prodotta dalla controparte.
  • La sanatoria dell’incompletezza non opera quando la controparte non si costituisce e dal fascicolo non risulta una seconda copia autentica integrale del provvedimento impugnato.
  • Se la lacuna della sentenza depositata incide su una parte consistente della motivazione relativa ai capi effettivamente censurati, l’improcedibilità investe l’intero ricorso e non solo i motivi collegati alle pagine mancanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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