Sentenza n. 4636/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della delibera prot. n. 77/CV/2022 di “Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Roma, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13.11.2020” contenuta nel Verbale della seduta del Consiglio Superiore della Magistratura del 7.12.2022, nella parte in cui riteneva di non poter proporre il ricorrente per la conferma nell'incarico di giudice onorario a seguito dell'espletamento del primo triennio, per la mancata allegazione dei documenti previsti dall'art. 4, comma 10, del medesimo bando, e dichiarava, alla lett. e), del deliberato al n. 26 dell'elenco, la domanda di conferma: “inammissibile”; di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso, ove necessario, del Bando relativo alla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025 di cui alla delibera Consiglio Superiore della Magistratura del 22.7.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva dichiarato inammissibile la domanda di conferma del ricorrente quale giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2023-2025, per mancata allegazione dei documenti previsti dal bando
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione giudiziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 7 dicembre 2022, nella parte in cui non lo aveva proposto per la conferma nell'incarico di giudice onorario minorile dopo il primo triennio e aveva dichiarato inammissibile la relativa domanda per mancata allegazione della documentazione richiesta dall'art. 4, comma 10, del bando. Erano stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché, ove necessario, il bando relativo alla nomina e conferma dei giudici onorari minorili. Il Ministero della Giustizia si era costituito chiedendo il rigetto. L'istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1662/2023. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo superato una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso un'università telematica.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro la delibera e il bando. Ha ritenuto che, in presenza di un'espressa dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non possa decidere d'ufficio la controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 4, comma 10, del bando per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili
La mancata allegazione dei documenti previsti da tale disposizione era stata posta a fondamento della dichiarazione di inammissibilità della domanda di conferma, ma la sentenza non ne ha esaminato la legittimità nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione processuale, senza una specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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