Cassazione Penale, Sentenza n. 29759/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ingiunzione alla demolizione di un manufatto abusivo sito in Sant'Antimo, emessa in esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile relativa a un abuso edilizio. La terza interessata, quale erede del soggetto condannato, aveva chiesto alla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, l'annullamento o la sospensione dell'ordine di demolizione, deducendo la sproporzione della misura rispetto alle condizioni concrete del caso. In particolare sosteneva che il provvedimento era stato rigettato con motivazione solo apparente, recependo in modo acritico il parere del pubblico ministero; lamentava la mancata considerazione delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta, il travisamento del fatto e della prova, l'assenza di una reale valutazione sulle condizioni di salute della ricorrente (invalida al 100%), sulla mancanza di sistemazioni abitative alternative per gli occupanti dell'immobile e sull'impatto demolitorio sull'unica casa familiare. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto una valutazione conforme ai principi in tema di proporzionalità dell'ordine di demolizione, valorizzando il rilievo dell'abusivismo edilizio, il lungo tempo disponibile per reperire soluzioni alternative, la situazione economica della ricorrente, la natura reale e ripristinatoria dell'ordine di demolizione e la compatibilità delle condizioni di salute con il trasferimento in altra abitazione. Le doglianze del ricorso sono state giudicate generiche e dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
è richiamato come parametro di validità della motivazione; la Corte ritiene tuttavia che la censura sulla motivazione dell'ordinanza si risolva in una contestazione di fatto non deducibile in cassazione quando il provvedimento sia adeguatamente motivato
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
viene richiamato per ribadire che, anche dopo la riforma del 2006, non è consentito dedurre in cassazione il travisamento del fatto nei termini di una rilettura autonoma delle risultanze probatorie
L. n. 46 del 2006, art. 8
richiamata per evidenziare la modifica dell'art. 606 c.p.p. e il permanere del divieto per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella di merito
Massime di principio
- In tema di ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione deve valutare la proporzionalità della misura bilanciando il diritto abitativo dedotto dall'interessato con l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e dello status quo del territorio.
- Quando il provvedimento impugnato offre una motivazione non apparente e coerente con i criteri di proporzionalità, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione della prova è inammissibile.
- Il travisamento del fatto non può essere utilizzato per ottenere in sede di legittimità una nuova lettura del materiale probatorio o una diversa ponderazione di elementi già esaminati dal giudice di merito.
- La valutazione sulla proporzionalità dell'ordine di demolizione può valorizzare, tra gli altri elementi, la gravità dell'abuso, il tempo trascorso senza reperire soluzioni alternative, le condizioni economiche dell'interessato e la compatibilità delle condizioni di salute con il trasferimento in altro alloggio.
- L'ordine di demolizione conserva natura reale e finalità ripristinatoria, sicché il diritto all'abitazione non è di per sé prevalente rispetto all'esigenza di ripristino della legalità urbanistica.
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