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Sentenza

Sentenza del 21/11/2017 n. 2449 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente ad atto di autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Soccombenza virtuale dell'Ufficio e spese del giudizio a carico dello stesso - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio tributario è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’atto impugnato. La questione riguardava la regolazione delle spese processuali: il ricorrente sosteneva che l’annullamento comportasse la soccombenza virtuale dell’Ufficio e, quindi, la sua condanna alle spese.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l’annullamento in autotutela non comporta automaticamente la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È possibile disporre la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, soprattutto quando l’annullamento non dipenda da una manifesta illegittimità dell’atto già esistente al momento della sua emanazione.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 1

    Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

    L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 1

    Compensazione delle spese di lite

    In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate; l’annullamento dell’atto non impone automaticamente la condanna dell’Ufficio secondo la soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato, il giudizio tributario può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
  • L’annullamento in autotutela non implica automaticamente che l’Amministrazione debba rimborsare le spese processuali.
  • La condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale richiede, in particolare, che l’atto fosse manifestamente illegittimo già al momento della sua emanazione.
  • In assenza di una manifesta illegittimità originaria, il giudice può legittimamente compensare integralmente o parzialmente le spese.
  • Per valutare le spese occorre distinguere tra un atto originariamente illegittimo e un annullamento successivo dovuto a circostanze sopravvenute, a riesame amministrativo o a una diversa valutazione dell’Ufficio.

Testo integrale

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