Sentenza del 21/11/2017 n. 2449 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente ad atto di autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Soccombenza virtuale dell'Ufficio e spese del giudizio a carico dello stesso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio tributario è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’atto impugnato. La questione riguardava la regolazione delle spese processuali: il ricorrente sosteneva che l’annullamento comportasse la soccombenza virtuale dell’Ufficio e, quindi, la sua condanna alle spese.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l’annullamento in autotutela non comporta automaticamente la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È possibile disporre la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, soprattutto quando l’annullamento non dipenda da una manifesta illegittimità dell’atto già esistente al momento della sua emanazione.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 1
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
D.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 1
Compensazione delle spese di lite
In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate; l’annullamento dell’atto non impone automaticamente la condanna dell’Ufficio secondo la soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato, il giudizio tributario può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
- L’annullamento in autotutela non implica automaticamente che l’Amministrazione debba rimborsare le spese processuali.
- La condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale richiede, in particolare, che l’atto fosse manifestamente illegittimo già al momento della sua emanazione.
- In assenza di una manifesta illegittimità originaria, il giudice può legittimamente compensare integralmente o parzialmente le spese.
- Per valutare le spese occorre distinguere tra un atto originariamente illegittimo e un annullamento successivo dovuto a circostanze sopravvenute, a riesame amministrativo o a una diversa valutazione dell’Ufficio.
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