Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 929/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado; l’ordinanza non specifica l’atto amministrativo originariamente contestato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato, senza anticipare la decisione sui profili di merito, ha rilevato la necessità di approfondire nella fase cognitoria, in particolare, le sopravvenienze attestanti una condizione di recuperata capacità reddituale dello straniero. La domanda cautelare è stata fondata sul rischio di un pregiudizio irreparabile nelle more della definizione dell’appello. Il Collegio ha inoltre considerato l’assenza di elementi contrari indicativi di pericolosità sociale dello straniero.

La decisione

L’appello cautelare è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente il periculum in mora, ravvisando il rischio di un pregiudizio irreparabile non bilanciato da elementi indicativi di pericolosità sociale. I profili di merito, inclusa la rilevanza delle sopravvenienze relative alla recuperata capacità reddituale, sono stati riservati alla fase di cognizione. È stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 settembre 2026. Le spese sono state compensate per equi motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando il rischio di un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio prevale sugli interessi contrapposti, anche se i profili di merito richiedono ulteriore approfondimento nella fase cognitoria.
  • Nella valutazione cautelare relativa alla posizione di uno straniero, l’assenza di elementi indicativi di pericolosità sociale può concorrere al bilanciamento degli interessi e impedire che tale interesse pubblico prevalga sul rischio di pregiudizio irreparabile.
  • Le sopravvenienze relative alla recuperata capacità reddituale dello straniero possono costituire profili di merito rilevanti, da approfondire nella fase cognitoria, senza che la loro valutazione cautelare comporti anticipazione della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.