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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14552/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva accolto l'appello del Comune di Roma e, per l'annualità 2015, aveva negato l'esenzione IMU per omessa presentazione della dichiarazione, confermando l'avviso di accertamento. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma prima dell'esame la ricorrente depositava istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo che una successiva sentenza della medesima Corte tributaria, passata in giudicato in revocazione, aveva annullato l'avviso di accertamento IMU n. 679 relativo proprio al 2015.

La decisione

La Corte ha rilevato che il passaggio in giudicato della sentenza resa in revocazione, che aveva annullato l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, aveva fatto venire meno l'atto impugnato. Ne è derivata la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente a coltivare il ricorso per cassazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti e non è stato ritenuto dovuto il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la debenza del doppio contributo unificato quando il ricorso diviene improcedibile/inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la propria precedente giurisprudenza.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene un provvedimento passato in giudicato che elimina l'atto impositivo oggetto della controversia, viene meno l'interesse a proseguire il ricorso per cassazione.
  • La sopravvenuta caducazione dell'atto impugnato determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, anche se il ricorso era originariamente ammissibile.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse determinata da un esito favorevole già ottenuto in altro giudizio relativo al medesimo atto, le spese possono essere integralmente compensate e non è dovuto il doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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