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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24968/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, lamentando due profili: da un lato, l'insufficienza o illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che non vi fosse la volontà di porre in essere una truffa. Dal testo emerge che il fatto contestato consisteva nella presentazione di una richiesta risarcitoria per un sinistro stradale con indicazione non corretta del momento e della dinamica dell'evento; secondo gli accertamenti di una società di investigazione incaricata dalla parte civile, le lesioni refertate dall'imputato sarebbero invece riferibili a un sinistro precedente e la divergenza tra quanto realmente accaduto e quanto denunciato riguardava non solo la data, ma l'intera ricostruzione del sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non superante la soglia di ammissibilità perché la Corte d'appello aveva motivato in modo esaustivo e non manifestamente illogico sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la dinamica degli eventi, come accertata dal giudice di merito, era incompatibile con l'assenza di volontà di realizzare la truffa, poiché la discrepanza tra fatto reale e fatto denunciato non riguardava solo il dato temporale ma l'intera dinamica del sinistro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.p.

    euro tremila in favore della

    Richiamo implicito alla condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la sentenza impugnata contiene una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica sul diniego delle attenuanti generiche o sulla determinazione della pena.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo è infondata quando la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito rende incompatibile la tesi difensiva della mancanza di volontà del reato, specie se la divergenza tra realtà e denuncia investe non solo un dato formale o temporale ma l'intera dinamica del fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della ricostruzione probatoria quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, completa e priva di manifesta illogicità.
  • La presentazione di una richiesta risarcitoria fondata su una ricostruzione del sinistro difforme dall'accaduto può integrare la volontà fraudolenta quando l'alterazione riguarda elementi essenziali della dinamica e non un mero errore materiale sulla data.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa assicurativa

Testo integrale

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