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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37931/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di furto aggravato (concorso con Morello Pio Armando, 3/4/2025). Il ricorrente ha censurato: 1) la qualificazione del fatto con l'aggravante della "destrezza" (art. 625, n.4 c.p.), denunciando carenza o apparente motivazione e mancanza di valutazione autonoma da parte del riesame; 2) la configurazione dell'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" (art. 625, n.7 c.p.), sostenendo che il borsello non fosse parte integrante o accessorio durevole del veicolo e che, al momento del fatto, il conducente era presente nel veicolo quindi non vi era mancanza di sorveglianza continua.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo (destrezza): ha confermato che dai fatti emergeva un comportamento connotato da particolare abilità e astuzia, idoneo a sorprendere ed eludere la sorveglianza del detentore, e dunque l'aggravante è stata ritenuta adeguatamente motivata. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 625, n.7 (esposizione alla pubblica fede), rilevando che l'ordinanza non ha adeguatamente spiegato perché il borsello, trovandosi sul sedile posteriore mentre il conducente era presente, fosse considerabile lasciato senza diretta e continua custodia per "necessità" o "consuetudine". La sentenza dispone il rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio su tale specifico punto.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (destrezza)

    L'aggravante della destrezza sussiste quando l'agente, prima o durante l'impossessamento del bene altrui, ponga in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente la sola approfittazione di una distrazione non provocata.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede)

    L'aggravante riguarda le cose lasciate senza diretta e continua custodia su pubblica via per "necessità" o "consuetudine" (accessori o dotazioni dell'auto o oggetti non agevolmente asportabili). Deve valutarsi caso per caso se, concretamente, vi sia stata esposizione alla pubblica fede; la mera presenza del conducente o la portabilità dell'oggetto possono escludere l'aggravante.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Norma fondante del reato di furto; integrata dalle aggravanti richiamate per la qualificazione del fatto.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Limiti edittali per l'applicazione delle misure cautelari: la fattispecie con aggravante della destrezza rientra nei limiti per l'applicazione degli arresti domiciliari.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Riferimento ai termini di durata delle misure cautelari: l'esclusione di una o più aggravanti può incidere sulla durata applicabile e dunque sulla perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini.

Massime di principio

  • Per ritenere l'aggravante della "destrezza" occorre individuare un "quid pluris" di abilità/astuzia nell'azione (gesto repentino, tecnica per eludere la sorveglianza) e non è sufficiente la mera opportunistica approfittazione di una distrazione non provocata dalla vittima.
  • In sede cautelare il giudice del riesame può richiamare le valutazioni del primo giudice, ma deve comunque offrire una motivazione congrua e, se contestata, dimostrare con elementi concreti la sussistenza delle aggravanti; il richiamo generico senza autonoma valutazione può essere censurabile.
  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede richiede che la cosa sia stata lasciata senza diretta e continua custodia per "necessità" o "consuetudine" (es. accessori dell'auto o oggetti normalmente lasciati nel veicolo); se l'oggetto è facilmente trasportabile o il detentore è presente e in grado di sorvegliarlo, l'aggravante può essere esclusa.
  • La contestazione e l'esclusione di aggravanti può influire sull'applicabilità o sulla durata della misura cautelare (incidenza sui termini di conservazione della misura ai sensi dell'art.303 c.p.p.), pertanto anche una pronuncia parziale favorevole all'imputato può avere effetti concreti sulla custodia cautelare.
  • Nel difendere un soggetto in situazione analoga, è utile documentare la presenza/possibilità di vigilanza continua del detentore e la portabilità/temporaneità della cosa sottratta per contrastare l'aggravante dell'esposizione; per contrastare la destrezza, è opportuno dimostrare l'assenza di un comportamento abile o tecnico e qualificare l'evento come semplice approfittamento di distrazione.

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