Sentenza del 22/05/2019 n. 849 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva notificato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, richiedendo euro 721,00. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ritenendo tardiva la notifica perché ricevuta il 27 gennaio 2016, oltre il 31 dicembre 2015. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, rileva la data di spedizione dell'atto, avvenuta il 29 dicembre 2015, e non quella di ricezione. Ha inoltre sostenuto che l'immobile di Castiglione della Pescaia non poteva beneficiare dell'esenzione o della riduzione ICI per abitazione principale, poiché il nucleo familiare aveva la propria abitazione principale a Grosseto, dove l'agevolazione era già stata applicata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tempestiva la notifica dell'avviso, poiché per l'Amministrazione gli effetti della notificazione si perfezionano con la spedizione, avvenuta il 29 dicembre 2015. Ha inoltre ritenuto valida la notificazione dell'appello tramite PEC, anche se il primo grado si era svolto in forma cartacea, poiché l'atto aveva raggiunto il proprio scopo e il contribuente aveva potuto difendersi. Nel merito, ha confermato la legittimità dell'accertamento: l'agevolazione per abitazione principale spetta una sola volta per nucleo familiare e richiede che nell'immobile dimorino abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari, salvo prova di una separazione legale o di una effettiva frattura della convivenza. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
Ai fini della detrazione e dell'aliquota ridotta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.
L'agevolazione ICI per l'abitazione principale richiede la dimora abituale del contribuente e del nucleo familiare nell'immobile agevolato; non è sufficiente la sola residenza o dimora del contribuente.
Art. 1, comma 173, lett. b), legge n. 296/2006
La disposizione è richiamata per la disciplina della definizione di abitazione principale e dei relativi presupposti ai fini delle agevolazioni ICI.
Art. 16-bis, D.Lgs. n. 546/1992
Consente le notificazioni telematiche nel processo tributario secondo le modalità previste dal regolamento; non impedisce di utilizzare il rito telematico per la prima volta nel grado di appello.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Un'irregolarità della notificazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto quando il destinatario ne abbia avuto conoscenza e abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
Art. 149 c.p.c. e art. 16, D.Lgs. n. 546/1992
In materia di notificazione a mezzo posta degli atti tributari, ai fini della tempestività dell'azione dell'Amministrazione rileva la data di spedizione, secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione.
Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile
Le norme agevolative, in quanto eccezionali, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti mediante interpretazione analogica o estensiva.
Cass. n. 38/2017 e Cass. n. 18643/2015
Per verificare il rispetto del termine decadenziale gravante sull'Amministrazione, la notifica dell'avviso di accertamento si considera tempestiva se l'atto è stato spedito entro il termine, indipendentemente dalla successiva ricezione da parte del contribuente.
Cass. n. 14389/2010
L'agevolazione per abitazione principale spetta, di regola, solo quando nell'immobile dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari; l'agevolazione non può essere duplicata per immobili diversi dello stesso nucleo familiare, salvo separazione legale o effettiva cessazione della convivenza.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento notificati a mezzo posta, il rispetto del termine decadenziale dell'Amministrazione va valutato, di regola, in base alla data di spedizione dell'atto e non alla data in cui il contribuente lo riceve.
- L'utilizzo della notificazione telematica in appello non è necessariamente precluso dal fatto che il primo grado si sia svolto in forma cartacea, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Un vizio formale della notificazione tende a essere sanato quando il destinatario ha ricevuto l'atto, ha compreso il contenuto e ha svolto tempestivamente le proprie difese, senza dimostrare un concreto pregiudizio.
- Le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale spettano normalmente a una sola abitazione per nucleo familiare e richiedono una dimora abituale effettiva del contribuente e dei familiari nell'immobile agevolato.
- La mera residenza anagrafica o la sola dimora del contribuente non sono necessariamente sufficienti a ottenere l'agevolazione quando il nucleo familiare dimora abitualmente in un altro immobile.
- Le agevolazioni tributarie, essendo eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente e il contribuente deve dimostrare il ricorrere di tutti i presupposti richiesti dalla legge.
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