Cassazione Civile, Ordinanza n. 24675/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da un appello proposto avverso una sentenza del Tribunale; nel corso del giudizio di secondo grado decedeva il difensore della parte appellante. All'udienza successiva l'avvocato del nuovo difensore segnalava il decesso e chiedeva l'interruzione, mentre le controparti chiedevano l'estinzione. La Corte d'appello dichiarava l'estinzione ritenendo tardiva la prosecuzione/riassunzione, perché la parte aveva già avuto legale conoscenza dell'evento interruttivo in un altro giudizio nel quale era stata assistita dallo stesso difensore deceduto e dal nuovo difensore. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 302 e 305 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, essendo già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, quella doveva considerarsi la prima udienza utile e che la Corte avrebbe contraddittoriamente parlato di interruzione e di prosecuzione tardiva. Con il secondo motivo deduceva omessa pronuncia su questioni processuali relative alla pretesa irregolare composizione del collegio e ai provvedimenti adottati all'udienza del 2.7.2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la morte del procuratore determina l'interruzione automatica del processo e la conoscenza legale dell'evento, acquisita in altro giudizio tra le stesse parti e con il medesimo difensore, fa decorrere il termine per la riassunzione anche nei diversi processi pendenti. Nel caso concreto la parte aveva avuto tale conoscenza almeno dal 4.2.2019, ma si era attivata soltanto all'udienza del 2.7.2019, chiedendo peraltro solo l'interruzione, senza una tempestiva sostituzione del difensore. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. Non sono state liquidate spese, perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, in presenza dei presupposti, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 301 c.p.c.
la sostituzione immediata del difensore deceduto con deposito di idonea procura impedisce l'interruzione del processo, che può proseguire regolarmente
art. 302 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interruzione del processo per morte del procuratore; la Corte ribadisce la disciplina dell'interruzione automatica e della riassunzione
art. 305 c.p.c.
il termine per la prosecuzione/riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre un preteso fatto decisivo omesso
art. 375, n. 5, c.p.c.
richiamato nella fase camerale per la proposta di manifesta infondatezza
art. 380 bis, primo comma, c.p.c.
usato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per evidenziare che il ricorrente non aveva depositato memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo
Massime di principio
- La morte del procuratore determina l'interruzione automatica del processo dal momento in cui si verifica, senza che rilevi la conoscenza effettiva dell'evento da parte del giudice o delle parti.
- La conoscenza legale del decesso del difensore acquisita in un diverso processo tra le stesse parti può far decorrere il termine per la riassunzione anche in altri giudizi pendenti nei quali la parte era assistita dal medesimo difensore.
- Per evitare l'interruzione del processo è necessario che la parte sostituisca immediatamente il difensore deceduto, mediante conferimento e deposito di una nuova procura idonea; non basta una mera attivazione tardiva o una richiesta di interruzione.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a questioni processuali.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, ove ne ricorrano i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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