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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01138/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una donazione, effettuata nel 2012 da un soggetto poi fallito, con cui furono trasferiti ai figli la nuda proprietà di un immobile e alla moglie un diritto di abitazione parziale. Due banche avevano in precedenza promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace la donazione, deducendo di essere creditrici del donante in forza di decreti ingiuntivi non opposti fondati su fideiussioni da lui prestate. I giudizi furono interrotti per il fallimento del debitore e la curatela riassunse il giudizio, coltivando l'azione revocatoria. Tribunale e Corte d'appello accolsero la domanda; la Cassazione, con precedente ordinanza, rigettò il ricorso dei donatari. Costoro hanno quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo due errori percettivi: primo, che la Corte avrebbe omesso di considerare la nullità delle fideiussioni, poiché contenenti clausole frutto di intese restrittive della concorrenza; secondo, che la Corte avrebbe trascurato l'assenza, nei decreti ingiuntivi, di un avviso sulla possibile abusività delle clausole del contratto posto a base dell'ingiunzione, invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul rilievo officioso delle clausole abusive nel monitorio. La curatela ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto entrambi i motivi temerari, osservando che le censure prospettate non integravano errori percettivi ma, al più, errori di diritto; che eventuali contestazioni sulla validità dei titoli o dei contratti a monte avrebbero dovuto essere fatte valere nei rimedi propri (opposizione a decreto ingiuntivo, o opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per il profilo dell'abusività); che, comunque, la presenza di clausole anticoncorrenziali in fideiussione non travolge l'intero contratto se non nei limiti della clausola viziata; e che, soprattutto, l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di crediti contestati, sicché l'eventuale disputa sulla validità delle fideiussioni non avrebbe impedito l'accoglimento della domanda revocatoria. Per la palese inconsistenza delle ragioni addotte, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria ordinaria può essere promossa dai creditori per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del debitore, anche a tutela di crediti contestati.

  • art. 66 l. fall.

    la curatela può coltivare l'azione revocatoria già proposta dal creditore e riassumere il giudizio interrotto dal fallimento.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto presuppone un errore percettivo; non è utilizzabile per dedurre errori di diritto.

  • art. 650 c.p.c.

    l'eventuale mancato rilievo officioso dell'abusività delle clausole nel procedimento monitorio va fatto valere con l'opposizione tardiva, non con la revocazione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la manifesta infondatezza o temerarietà delle difese consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 41994 del 30/12/2021 Sez. U

    nelle fideiussioni contenenti clausole frutto di intese restrittive della concorrenza, la nullità riguarda la singola clausola e non necessariamente l'intero contratto.

  • Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023

    il mancato rilievo officioso della clausola abusiva in sede monitoria non si fa valere con revocazione, ma con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo per errori di percezione risultanti dagli atti o documenti; non può essere trasformata in un rimedio surrettizio per contestare la correttezza giuridica della precedente decisione.
  • Le questioni inerenti alla validità del credito azionato o del titolo giudiziale presupposto devono essere dedotte nei rimedi specificamente previsti per quel titolo; non possono essere riproposte in sede di revocazione contro la decisione che ha già valutato la revocatoria.
  • L'azione revocatoria ordinaria può essere accolta anche quando il credito del revocante sia contestato, poiché la tutela revocatoria non richiede l'accertamento definitivo e incontestato del credito.
  • Nelle fideiussioni colpite da intese restrittive della concorrenza, il vizio non travolge automaticamente l'intero negozio se la clausola nulla è scindibile dal resto del contratto.
  • Il rilievo officioso dell'eventuale clausola abusiva in sede monitoria deve essere fatto valere con gli strumenti processuali propri del procedimento monitorio, non attraverso la revocazione della decisione di cassazione.
  • La manifesta infondatezza delle censure può giustificare, oltre alla condanna alle spese, anche la responsabilità aggravata per lite temeraria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimentoDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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