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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31754/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato agli imputati ai sensi dell'art. 497-bis c.p. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente calcolato il termine prescrizionale. Agli imputati era stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata e infraquinquennale ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p. Secondo il ricorrente, tale circostanza aggravante a effetto speciale doveva incidere sia sul termine-base di prescrizione, mediante l'aumento di due terzi previsto dall'art. 157, secondo comma, c.p., sia sul termine massimo in presenza di atti interruttivi, mediante l'ulteriore aumento di due terzi previsto dall'art. 161, secondo comma, c.p. Poiché il reato prevedeva una pena massima di cinque anni di reclusione, il primo aumento conduceva a un termine di otto anni e quattro mesi e l'ulteriore aumento, collegato al decreto che dispone il giudizio del 15 settembre 2020, conduceva al termine complessivo di tredici anni, dieci mesi e venti giorni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, escludendo che il doppio aumento comporti una violazione del ne bis in idem sostanziale, e ha ritenuto non ancora maturata la prescrizione, decorrente dal 17 novembre 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Ha affermato che la recidiva reiterata e infraquinquennale, quando sia stata riconosciuta e concretamente applicata, incide sia sul termine-base di prescrizione sia sull'aumento previsto per gli atti interruttivi. Nel caso concreto, il termine prescrizionale è stato individuato in tredici anni, dieci mesi e venti giorni e, decorrendo dal 17 novembre 2015, non risultava maturato, essendo destinato a perfezionarsi non prima del 7 ottobre 2029.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato; la pena massima prevista per il reato è stata individuata in cinque anni di reclusione.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Disciplina la recidiva reiterata e infraquinquennale, riconosciuta e applicata nel caso concreto quale circostanza aggravante a effetto speciale.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    La recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante a effetto speciale, determina l'aumento di due terzi del termine-base di prescrizione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    In presenza della recidiva reiterata e infraquinquennale, determina un ulteriore aumento di due terzi del termine massimo di prescrizione in caso di atti interruttivi.

  • art. 606, lett. b, c.p.p.

    È stato dedotto come parametro di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi

    La Corte ha escluso che il doppio aumento del termine prescrizionale integri una violazione del ne bis in idem sostanziale, anche perché l'istituto della prescrizione non rientra nell'ambito applicativo della disposizione.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata e infraquinquennale, quando sia stata concretamente riconosciuta e abbia prodotto effetti sul trattamento sanzionatorio, opera come circostanza aggravante a effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione.
  • La recidiva reiterata e infraquinquennale determina un doppio aumento ai fini prescrizionali: incide sia sul termine-base ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., sia sul termine massimo conseguente agli atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.
  • Il doppio computo della recidiva qualificata nel calcolo della prescrizione non viola il principio del ne bis in idem sostanziale, poiché non comporta un secondo procedimento o giudizio per il medesimo fatto e l'istituto della prescrizione non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
  • Ai fini dell'applicazione degli effetti prescrizionali della recidiva qualificata non è sufficiente la mera risultanza formale dei precedenti: occorre che la recidiva sia stata giudizialmente ritenuta sussistente e concretamente applicata, con adeguata motivazione sulla maggiore colpevolezza o pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaNe bis in idemPrescrizione del reato

Testo integrale

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