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Sentenza

Sentenza n. 559/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento adottato da Sviluppo Toscana s.p.a., prot. n. 20818/2022 del 19.10.2022, recante comunicazione dell'esito negativo del procedimento di controllo di I livello relativo alla domanda di erogazione a titolo di saldo (DDS 9261 del 12.1.2022) proposta da Kiriacoulis Italia s.r.l. in riferimento al “Fondo investimenti Toscana - Aiuti agli investimenti”, di cui al Bando approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 14508 del 17/09/2020, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202201688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'erogazione a saldo di un contributo pubblico, adottato all'esito del controllo di primo livello sulla rendicontazione dell'acquisto di un'imbarcazione a vela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di contributo nell'ambito del bando regionale Fondo investimenti Toscana – Aiuti agli investimenti, indicando quale progetto l'acquisto di un'imbarcazione a vela destinata all'attività di locazione di imbarcazioni da diporto. Il progetto era stato collocato in graduatoria tra quelli ammessi e finanziati, con investimento ammesso di euro 200.000 e contributo assegnato di euro 80.000. Dopo l'ammissione, la società acquistava l'imbarcazione, ne attestava la spesa mediante perizia asseverata e chiedeva l'erogazione del saldo. Sviluppo Toscana comunicava dapprima l'esito negativo del controllo di primo livello e poi negava il contributo, ritenendo impropria la contabilizzazione dell'imbarcazione tra impianti, macchinari e attrezzature e qualificandola come mezzo mobile non ammissibile, in quanto il bando ammetteva i mezzi mobili soltanto se immatricolati come autocarri e soggetti a uno specifico rapporto tra potenza e portata. Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che l'ammissibilità dell'acquisto era già stata definitivamente valutata con la comunicazione di ammissione al finanziamento e che i controlli successivi avrebbero potuto riguardare soltanto la verifica dei requisiti autodichiarati, dell'effettiva realizzazione dell'investimento e della corretta rendicontazione. La nuova valutazione di ammissibilità avrebbe dovuto essere adottata, ove possibile, mediante autotutela ai sensi della legge n. 241/1990, nel rispetto dei relativi presupposti e garanzie. Con il secondo motivo contestava comunque la qualificazione dell'imbarcazione come mezzo mobile escluso, sostenendo che essa costituiva un bene strumentale essenziale all'attività di locazione e rientrava nella diversa categoria degli impianti, macchinari, attrezzature e altri beni materiali funzionali all'attività d'impresa. Richiamava, a sostegno, i principi contabili e documenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria. Contestava inoltre l'utilizzabilità della FAQ pubblicata successivamente alla domanda e alla comunicazione di ammissione, ritenendola priva di valore normativo e inidonea a modificare la lex specialis. Con il terzo motivo deduceva il difetto di motivazione, poiché il provvedimento finale si sarebbe limitato a richiamare le osservazioni della società senza spiegare le ragioni del loro mancato accoglimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto decisivo che il bando prevedesse una fase istruttoria destinata a concludersi con la comunicazione degli esiti sulla base dei requisiti prescritti e che la comunicazione del 9 dicembre 2020 dichiarasse espressamente la domanda ammessa e finanziata. Poiché la domanda aveva chiaramente a oggetto l'acquisto di un'ulteriore imbarcazione a vela destinata all'attività di locazione, Sviluppo Toscana aveva già valutato come ammissibile quella tipologia di investimento. I controlli successivi potevano quindi riguardare i requisiti autodichiarati, la concreta realizzazione dell'investimento e la correttezza della rendicontazione, ma non una nuova valutazione della tipologia di spesa. Il diniego costituiva pertanto una nuova valutazione dell'ammissibilità, estranea alle procedure previste dal bando e non adottata secondo le regole dell'autotutela. Il giudice ha inoltre rilevato che la disposizione relativa ai mezzi mobili si riferiva a cicli produttivi nei quali fossero impiegati autocarri e non era pertinente all'acquisto di un'imbarcazione da parte di un'impresa nautica. La spesa era invece riconducibile alla previsione del bando concernente l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mobili, arredi e altri beni materiali funzionali all'attività d'impresa. L'amministrazione non aveva spiegato per quali ragioni l'imbarcazione, indicata sin dall'origine come elemento essenziale del progetto, non potesse rientrare in tale categoria. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3.3 del Bando regionale Fondo investimenti Toscana – Aiuti agli investimenti

    ogni intervento doveva essere avviato entro i 30 giorni successivi alla data di “comunicazione di ammissione al finanziamento”, per poi concludersi entro i 12 mesi successivi a partire da quest'ultima

    La comunicazione di ammissione costituisce il riferimento temporale e procedimentale per l'avvio e la conclusione dell'intervento finanziato.

  • art. 5.5 del Bando regionale Fondo investimenti Toscana – Aiuti agli investimenti

    l’attività istruttoria ... si sarebbe conclusa entro 30 giorni, con la “comunicazione ... degli esiti istruttori sulla base dei requisiti previsti dal bando”

    La comunicazione di ammissione definisce l'esito della fase istruttoria relativa all'ammissibilità del progetto e della spesa indicata.

  • art. 5.6 del Bando regionale Fondo investimenti Toscana – Aiuti agli investimenti

    Dopo l'ammissione, i controlli possono riguardare la sussistenza dei requisiti autodichiarati in domanda.

  • art. 8.1 del Bando regionale Fondo investimenti Toscana – Aiuti agli investimenti

    I controlli successivi all'ammissione possono riguardare le corrette modalità di rendicontazione.

  • art. 3.4 del Bando regionale Fondo investimenti Toscana – Aiuti agli investimenti

    acquisto di “impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni materiali funzionali all’attività di impresa”

    L'acquisto di un bene essenziale e funzionale all'attività di impresa nautica può rientrare nella categoria generale dei beni materiali funzionali all'attività, distinta da quella dei mezzi mobili immatricolati come autocarri.

  • art. 3.4 del Bando regionale Fondo investimenti Toscana – Aiuti agli investimenti

    acquisto “di mezzi mobili, strettamente necessari al ciclo di produzione ... immatricolati come “autocarri” e con un rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180”

    La limitazione riguarda i mezzi mobili immatricolati come autocarri inseriti in cicli produttivi e non può essere automaticamente applicata all'acquisto di un'imbarcazione destinata all'attività nautica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi precede l'adozione del provvedimento finale, ma il provvedimento deve comunque confrontarsi adeguatamente con le osservazioni dell'interessato.

  • legge n. 241/1990

    Una nuova valutazione sfavorevole di un'ammissibilità già riconosciuta deve rispettare le regole proprie dell'autotutela, ove si intenda incidere sul precedente provvedimento favorevole.

Massime di principio

  • Quando un bando di finanziamento prevede una fase istruttoria conclusa dalla comunicazione di ammissione e il provvedimento dichiara espressamente ammesso e finanziato il progetto, l'amministrazione non può, nella successiva fase di erogazione e controllo, procedere a una nuova valutazione dell'ammissibilità della tipologia di spesa già esaminata.
  • I controlli successivi all'ammissione al finanziamento possono riguardare la sussistenza dei requisiti autodichiarati, l'effettiva realizzazione dell'investimento e la correttezza della rendicontazione, ma non possono trasformarsi in una rinnovata valutazione dell'ammissibilità sostanziale del progetto, salvo il ricorso agli strumenti e ai presupposti dell'autotutela.
  • La qualificazione di una spesa deve essere effettuata sulla base della concreta funzione del bene e delle pertinenti categorie previste dal bando; una disciplina riferita ai mezzi mobili immatricolati come autocarri non può essere applicata a un bene appartenente a una diversa tipologia, quale un'imbarcazione acquistata da un'impresa che esercita attività di locazione nautica.
  • Le FAQ pubblicate dall'amministrazione non possono modificare o integrare retroattivamente la lex specialis del finanziamento né fondare il diniego di una spesa già valutata come ammissibile, se prive di valore normativo e successive alla domanda e all'ammissione del progetto.
  • L'amministrazione che nega l'erogazione di un contributo dopo avere ammesso il progetto deve motivare specificamente le ragioni per cui la spesa, già indicata nella domanda e oggetto di ammissione, non rientrerebbe nella categoria di investimenti prevista dal bando.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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