Cassazione Penale, Sentenza n. 8182/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto valido il primo motivo relativo alla sospensione della prescrizione, affermando che la sospensione termina quando viene meno la causa che l'ha determinata (ossia quando l'imputato è divenuto reperibile). Rivalutata la decorrenza, in ogni caso è risultato che il reato si è estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (deciso il 25/10/2022).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (art. 640 c.p.) deducendo: 1) violazione dell'art. 159 c.p. in relazione all'art. 420‑quater c.p.p., lamentando un errato calcolo della durata della sospensione della prescrizione in ragione della sua presunta irreperibilità e contestando che fosse computato tempo successivo alla cessazione dell'irreperibilità (il ricorrente riteneva che la sospensione non potesse comprendere il periodo successivo all'8/4/2021, data in cui venne notificata un'ordinanza); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità; 3) violazione del principio del ragionevole dubbio.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma incriminatrice del fatto per cui era stato condannato l'imputato; la Corte non ha riesaminato il merito della colpevolezza perché ha ritenuto estinto il reato per prescrizione
art. 159 cod. pen.
Interpretato nel senso che la sospensione della prescrizione cessa quando viene meno la causa che l'ha determinata (es. quando l'imputato non è più irreperibile) e non può comprendere periodi successivi alla cessazione della causa
art. 420‑quater cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione alle conseguenze della mancata comparizione/irreperibilità; la Corte ha usato il suo principio per valutare il corretto computo della sospensione della prescrizione
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione dovuta a cause legali (es. irreperibilità dell'imputato) cessa nel momento in cui viene meno la causa; il periodo successivo non può essere computato come sospeso.
- Se la corretta ricostruzione temporale delle cause di sospensione dimostra che è decorso il termine di prescrizione, la sentenza di condanna deve essere annullata per estinzione del reato; ciò può avvenire senza rinvio quando il giudice di legittimità può accertare immediatamente l'estinzione.
- In impugnazione è utile contestare nel dettaglio il computo dei termini (date di inizio e fine della sospensione, notifiche, atti delle forze dell'ordine) perché errori in tale computo possono estinguere definitivamente la responsabilità penale.
- Per la parte pubblica è cruciale documentare e provare la persistenza delle cause di sospensione (tentativi di notifica, dichiarazioni di irreperibilità, ecc.) per evitare che una ricalcolazione determini la prescrizione.
- Quando si deduce vizio nella motivazione o nel rispetto del principio di ragionevole dubbio, tali censure possono essere decisive solo se la questione processuale (come il computo della prescrizione) non porta all'estinzione automatica del reato; la valutazione della prescrizione prevale ed estingue il procedimento quando ricorre.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8171/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8172/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →