Ordinanza n. 191/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- notificato a mezzo p.e.c. in pari data, adottato nei confronti della ricorrente e recante, con urgenza, informativa antimafia interdittiva; - della nota della Prefettura di Napoli prot. n.-OMISSIS-di comunicazione e trasmissione del provvedimento interdittivo, notificata a mezzo p.e.c. in pari data; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare, degli atti istruttori del procedimento richiamati nel provvedimento impugnato, e segnatamente: della missiva del Questore di Napoli n. -OMISSIS-, acquisita al protocollo della Prefettura di Napoli al prot. n. -OMISSIS- del verbale GIA n.-OMISSIS-del decreto n-OMISSIS-del 13.10.25 del Tribunale di Napoli, eseguito in data 21.10.25 da parte della Questura di Napoli e del Servizio centrale anticrimine; - dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del Settore VI - Area Urbanistica Suap e mercato, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale il Dirigente del Comune di Castellammare di Stabia ordinava alla ricorrente il divieto di prosecuzione delle attività ingrosso nel settore alimentare, internet point, commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande, esercizio di vicinato nel settore alimentare tutte esercitate nel locale sito in via -OMISSIS-(NCEU f. 8, -OMISSIS-, con la contestuale revoca dei titoli abilitativi richiamati, disponendo la comunicazione a tutti gli enti di competenza tra cui la Camera di Commercio di Napoli, l’ASL Na 3 Sud, il Mise e Comando di Polizia Municipale; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare degli atti istruttori del procedimento, richiamati nel provvedimento impugnato e, in particolare: la nota trasmessa dalla Prefettura di Napoli al prot. n. -OMISSIS- - della successiva missiva notificata, in data 24.10.25, da parte del Corpo di Polizia Municipale con la quale veniva intimato alla ricorrente a provvedere, entro 3 gg decorrenti dalla data di sospensione dell'attività, “Divieto prosecuzione dell'attività a seguito della comunicazione dell'emissione di provvedimento interdittivo antimafia”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Napoli, conseguente revoca dei titoli abilitativi e divieto di prosecuzione delle attività commerciali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Napoli, la relativa comunicazione, gli atti istruttori e gli atti comunali consequenziali, tra cui l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha disposto il divieto di prosecuzione delle attività esercitate e la revoca dei titoli abilitativi, nonché la successiva intimazione della Polizia Municipale. Nella fase cautelare è stata ritenuta non manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 94, comma 1, del Codice antimafia, poiché il provvedimento prefettizio non avrebbe svolto alcuna valutazione sulla possibile limitazione dell’efficacia dell’interdittiva nei confronti dell’impresa individuale, qualora fosse accertato, con le modalità previste dalla norma, che dall’interdittiva sarebbero derivate la perdita delle fonti di sostentamento del titolare e della sua famiglia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, all’esame sommario proprio della fase cautelare, il fumus boni iuris e i presupposti per la misura richiesta. In particolare, ha rilevato che la motivazione dell’interdittiva non conteneva alcuna valutazione in ordine alla possibile limitazione della sua efficacia prevista dall’art. 94, comma 1, del Codice antimafia, nonostante la deduzione che la misura avrebbe privato il titolare e la sua famiglia delle fonti di sostentamento. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 21 ottobre 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011
art. 94.1. del Codice Antimafia
In sede cautelare, il giudice ha ritenuto non manifestamente infondata la censura secondo cui il Prefetto deve valutare, con le modalità previste dalla norma, la possibile limitazione dell’efficacia dell’interdittiva quando la misura incida sulle fonti di sostentamento del titolare dell’impresa individuale e della sua famiglia.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare richiesta in via incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche e delle imprese interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di adozione di un’informativa antimafia interdittiva nei confronti di un’impresa individuale, il Prefetto deve valutare, ove rilevante e secondo le modalità previste dall’art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011, se limitare l’efficacia della misura quando essa determini il venir meno delle fonti di sostentamento del titolare e della sua famiglia.
- L’omessa valutazione, nella motivazione dell’informativa antimafia interdittiva, della possibile limitazione della sua efficacia prevista dall’art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011 può integrare, almeno ai fini cautelari, una violazione di legge idonea a fondare la sospensione dell’atto e dei provvedimenti consequenziali.
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