Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1867/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. 11982 del 17 luglio 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Ministero della difesa del 17 agosto 2015 di rigetto dell’istanza di ricostruzione di carriera "ora per allora" e di riconoscimento dei benefici economici connessi al mancato conseguimento del grado di primo aviere scelto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli interessati, già avieri capi dell’Aeronautica militare, avevano maturato almeno un anno di permanenza nel grado, requisito previsto per l’avanzamento a primo aviere scelto. L’amministrazione non li aveva tempestivamente inclusi nelle aliquote di avanzamento e, nel frattempo, essi erano transitati nel ruolo dei sergenti. Dopo l’esclusione dalle aliquote e il rigetto dell’istanza di ricostruzione della carriera, avevano impugnato la nota ministeriale deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 196/1995, eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l’omessa impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalle aliquote impedisse di conseguire il bene della vita richiesto. In appello è stata contestata sia tale statuizione processuale, sia la fondatezza del diniego ministeriale, sostenendo che la domanda non mirava a ottenere una promozione attuale, ormai concretamente non possibile per il transito nel ruolo superiore, ma la ricostruzione giuridica ed economica della carriera in relazione alla promozione che sarebbe spettata al maturare del requisito temporale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado, poiché la mancata impugnazione delle aliquote di avanzamento non era preclusiva rispetto alla domanda di ricostruzione di carriera e di riconoscimento dei benefici economici connessi alla promozione spettante ope legis. La domanda non chiedeva l’estensione degli effetti di giudicati pronunciati in favore di altri militari, ma il riconoscimento autonomo dei diritti degli interessati; le precedenti sentenze richiamate valevano soltanto come precedenti interpretativi. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 17 del d.lgs. n. 196/1995 nel senso che l’unico presupposto generale per l’inclusione nell’aliquota è il possesso delle condizioni previste dall’art. 16, mentre le cause di esclusione sono tassativamente indicate dal comma 3 e non comprendono il transito nel ruolo superiore. Poiché il requisito temporale non era contestato e il ritardo nella formazione delle aliquote era imputabile esclusivamente all’amministrazione, gli interessati avrebbero dovuto essere inclusi e valutati per l’avanzamento. È stata quindi annullata la nota ministeriale di rigetto e accolto il ricorso di primo grado. Il Ministero della difesa è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 5.000, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 15 e ss. d.lgs. 196/1995

    Disciplina, ratione temporis, l’avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente e il passaggio dal grado di aviere capo a quello di primo aviere scelto.

  • art. 16 d.lgs. 196/1995

    Prevede le condizioni, tra cui il requisito temporale di permanenza nel grado, necessarie per l’inclusione nell’aliquota di avanzamento.

  • art. 17, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 196/1995

    «Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l’avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno»; «Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all’art. 16»; «Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento [...]»

    Il comma 2 individua nel possesso delle condizioni dell’art. 16 l’unico presupposto generale per l’inclusione; il comma 3 contiene un elenco tassativo delle cause ostative, nel quale non rientra il transito al ruolo superiore. La norma non può essere interpretata analogicamente in senso sfavorevole ai dipendenti.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata contestazione da parte dell’amministrazione del possesso del requisito temporale è stata considerata ammissione processuale del fatto.

  • art. 64 c.p.a.

    Il TAR aveva richiamato la non contestazione dei provvedimenti di esclusione dalle aliquote; il Consiglio di Stato ha invece valorizzato la non contestazione del requisito temporale da parte dell’amministrazione.

  • art. 105 c.p.a.

    In applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, la verifica dell’ammissibilità ha consentito al Consiglio di Stato di esaminare direttamente il merito, senza rimessione al primo giudice.

  • art. 29 c.p.a.

    È stato richiamato dagli appellanti in relazione al termine decadenziale per l’azione di annullamento, ma non costituisce la base della decisione, fondata sulla distinta questione dell’interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell’avanzamento militare prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 196/1995, l’inclusione nell’aliquota di valutazione presuppone il possesso delle condizioni stabilite dall’art. 16; le cause di esclusione previste dal comma 3 sono tassative e non possono essere estese analogicamente in senso sfavorevole al dipendente.
  • Il transito del militare in un ruolo superiore non costituisce, di per sé, causa ostativa all’inclusione nell’aliquota di avanzamento relativa al precedente ruolo, quando il militare abbia già maturato i requisiti temporali per la promozione e non ricorra alcuna delle cause tassative di esclusione.
  • L’omessa impugnazione del provvedimento di esclusione da un’aliquota di avanzamento non determina carenza di interesse rispetto a una domanda autonoma di ricostruzione giuridica ed economica della carriera, quando tale domanda non mira a ottenere una promozione attuale, ma i benefici derivanti dalla promozione che avrebbe dovuto essere valutata e riconosciuta tempestivamente.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali favorevoli ad altri dipendenti non costituisce richiesta di estensione automatica del giudicato, quando il ricorrente domandi il riconoscimento autonomo del proprio diritto sulla base della medesima disciplina normativa; tali precedenti rilevano come elementi interpretativi.
  • Quando il ritardo nella formazione delle aliquote è imputabile esclusivamente all’amministrazione e il dipendente aveva già maturato il requisito temporale per l’avanzamento, l’amministrazione non può negare la ricostruzione della carriera adducendo il successivo transito del dipendente in un ruolo superiore, se non ricorre una causa normativa tassativa di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.