Cassazione Penale, Ordinanza n. 38951/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 25/02/2025. Dal testo emerge però che il ricorso è stato depositato dal difensore d'ufficio senza che risultasse conferito, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il necessario specifico mandato ad impugnare. La stessa difesa ha inoltre sollevato, come primo motivo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo implicitamente l'illegittimità della preclusione processuale connessa al difetto di mandato speciale nei casi di processo in assenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dal difensore d'ufficio dell'imputata assente senza il necessario specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., richiamando un precedente di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d’ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La mancanza del specifico mandato ad impugnare, quando l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio di un imputato dichiarato assente, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 24 Cost.
Richiamato ai fini del vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; la Corte ribadisce che la norma censurata non incide sul nucleo del diritto di difesa personale dell'imputato.
art. 27 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità; la previsione del mandato speciale successivo alla sentenza non è ritenuta lesiva della presunzione di non colpevolezza.
art. 111 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità; la disciplina dell'impugnazione del difensore d'ufficio non è considerata incompatibile con il diritto all'impugnazione nei limiti stabiliti dalla legge.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, il ricorso per cassazione proposto dal difensore d'ufficio è inammissibile se non è accompagnato dallo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.
- La previsione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. non limita il potere di impugnazione dell'imputato personalmente, ma disciplina le modalità di esercizio della facoltà concorrente del difensore; perciò non viola, in sé, il diritto di difesa, la presunzione di innocenza o il diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge.
- La questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. è manifestamente infondata quando venga dedotto che tali adempimenti formali comprimano in modo costituzionalmente illegittimo il diritto di difesa, poiché si tratta di condizioni di ammissibilità dell'impugnazione difensiva e non di limiti all'impugnazione personale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali; la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende può essere applicata quando la Corte ravvisi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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