Sentenza del 06/07/2015 n. 6203 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Redditometro - Fondo pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato stabilito che il fondo pensione costituisce una forma di previdenza complementare e non presenta le caratteristiche di un premio per una polizza assicurativa sulla vita, malattia o infortuni. Di conseguenza, i relativi versamenti non beneficiano dell'esclusione prevista dal d.m. 19 novembre 1992 e possono essere considerati nell'accertamento sintetico mediante redditometro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'inclusione, tra gli elementi utilizzati per determinare sinteticamente il reddito, dei versamenti effettuati a favore di un fondo pensione. Sosteneva che tali somme dovessero essere assimilate ai premi relativi a polizze assicurative sulla vita, malattia o infortuni e, pertanto, escluse dagli indici e coefficienti di reddito ai sensi del d.m. 19 novembre 1992.
Norme richiamate
D.M. 19 novembre 1992
Le esclusioni dagli indici e coefficienti del redditometro riguardano i premi pagati per specifiche polizze assicurative sulla vita, malattia e infortuni. Tale previsione non si estende ai versamenti destinati a un fondo pensione, che hanno natura previdenziale e non assicurativa nei termini richiesti dalla norma.
Massime di principio
- Nel redditometro, un esborso può essere escluso dagli indici di capacità contributiva solo se rientra esattamente nelle categorie previste dalla normativa applicabile.
- I versamenti a forme di previdenza complementare non sono automaticamente equiparabili ai premi di polizze assicurative sulla vita, malattia o infortuni.
- La diversa finalità economica del pagamento è rilevante: la previdenza complementare mira a costituire una prestazione pensionistica futura, mentre la polizza assicurativa copre un rischio o garantisce una specifica prestazione assicurativa.
- Le eccezioni alle presunzioni del redditometro devono essere interpretate restrittivamente; non è sufficiente una generica analogia tra prodotti finanziari o assicurativi.
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