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Sentenza

Sentenza n. 1145/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento 1) della deliberazione della Giunta Comunale di Monza n. 444 del 10-12-2024, avente a oggetto “Revisione biennale delle sedi farmaceutiche e istituzione nuova sede farmaceutica comunale”, nella parte in cui è stato erroneamente richiesto “di esercitare il diritto di prelazione sulla nuova sede farmaceutica n. 34, secondo il “criterio dell’alternanza” richiamato nelle premesse, che sarà quindi una farmacia comunale (farmacia Comunale n. 11)”; 2) della deliberazione della Giunta Comunale di Monza n. 22 del 23-1-2025, con la quale la suddetta sede farmaceutica n. 34 di Monza, nella prospettiva della prelazione comunale, era affidata in gestione alla Farma.Co.M. SPA Farmacie Comunali di Monza; 3) del provvedimento della Direzione Generale Welfare - Farmaceutica e Dispositivi Medici - della Regione Lombardia, recato dalla nota n. prot. G1.2025.0009612 del 5 marzo 2025, avente a oggetto “Comune di Monza - Offerta di prelazione sede farmaceutica”, con cui la suddetta sede farmaceutica n. 34, in quanto “di nuova istituzione”, è stata offerta in prelazione al Comune di Monza, onerando l’amministrazione comunale dell’esercizio del relativo diritto entro i successivi sessanta giorni 4) della deliberazione del Consiglio Comunale di Monza n. 16 del 20.3.2025, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 27 marzo al 10 aprile 2025, avente a oggetto “Offerta in prelazione della farmacia n. 34 da parte della Regione Lombardia - Esercizio del diritto di prelazione e assegnazione in gestione alla Società Farmacom SPA della sede farmaceutica che sarà denominata Farmacia Comunale n. 11”, con la quale è stata esercitata la prelazione offerta per acquisto della titolarità della suddetta sede farmaceutica n. 34 da parte del Comune di Monza, così sottraendo tale sede al privato esercizio dei concorrenti utilmente graduati nel prossimo concorso farmaceutico regionale previsto dalla legge; 5) del provvedimento recato dalla nota prot. G1.2025.0013265 del 31 marzo 2025, con cui la Direzione Generale Welfare - Farmaceutica e Dispositivi Medici della Regione Lombardia “ha comunicato di prendere atto del diritto di prelazione esercitato dal Comune di Monza con la citata deliberazione n. 16 del 20.03.2025 a seguito di propria offerta comunicata con nota protocollo n. G1.2025.0009612 del 05.03.2025”; 6) della determina n. 138 di data 4 aprile 2025, a firma del Dirigente Delegato del SS Vigilanza Farmaceutica della ATS Brianza, recante a oggetto “Farmacia sede n. 34 del Comune di Monza (MB) denominata “Farmacia comunale n. 11”. Codice Sede 108033_034. Autorizzazione all’apertura”, con il quale è stata per l’appunto autorizzata l’apertura al pubblico della suddetta farmacia; 7) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ai suddetti presupposto, conseguente e/o successivo e/o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202502069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali e regionali relativi all’istituzione, alla prelazione, all’affidamento e all’autorizzazione all’apertura della nuova sede farmaceutica n. 34 di Monza

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 444 del 10 dicembre 2024, con cui era stata istituita la sede farmaceutica n. 34 e previsto l’esercizio della prelazione comunale, nonché gli atti successivi con cui la prelazione è stata offerta dalla Regione, esercitata dal Comune, affidata alla società comunale e autorizzata l’apertura della farmacia. La censura centrale consisteva nel sostenere che la sede n. 34 non fosse realmente di nuova istituzione, poiché avrebbe coinciso con la sede n. 34 già istituita in precedenza e inserita nel concorso straordinario regionale del 2012. Secondo le ricorrenti, tale sede sarebbe stata sottratta alla prelazione comunale e avrebbe dovuto essere assegnata agli operatori utilmente collocati nella graduatoria concorsuale. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione della delibera di Giunta n. 444.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività relativa alla deliberazione di Giunta comunale n. 444 del 10 dicembre 2024. La delibera era stata pubblicata all’albo pretorio dal 14 al 28 dicembre 2024, mentre il ricorso era stato notificato il 3 giugno 2025, oltre il termine di impugnazione. Il giudice ha qualificato la delibera come immediatamente lesiva, poiché essa aveva istituito la nuova sede n. 34 e aveva posto il presupposto della successiva prelazione comunale; la contestazione della novità della sede e della conseguente possibilità di esercitare la prelazione avrebbe quindi dovuto essere proposta tempestivamente contro tale atto. Nel merito della questione preliminare, il TAR ha rilevato che la precedente sede n. 34 era stata annullata con efficacia ex tunc dalle sentenze del TAR Lombardia n. 2950/2013 e n. 555/2018, con conseguente definitiva eliminazione della sede dal concorso straordinario regionale. La sede istituita nel 2024, pur conservando il numero 34 per continuità numerica, era diversa per ubicazione e presupposti e costituiva una nuova istituzione. La tardività dell’impugnazione della delibera n. 444 ha comportato l’irricevibilità del ricorso su tale atto e l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti successivi, in quanto fondati proprio sulla delibera presupposta. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 475/1968

    La revisione biennale delle sedi farmaceutiche consente l’istituzione di nuove sedi in relazione alla popolazione residente e ai parametri legali.

  • art. 9, comma 1, l. 475/1968

    Disciplina l’assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione e il criterio dell’alternanza, ritenuto dal Comune presupposto per l’esercizio della prelazione comunale.

  • termine di impugnazione previsto dal c.p.a.

    La delibera immediatamente lesiva deve essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza, nella fattispecie collegata alla pubblicazione all’albo pretorio.

Massime di principio

  • Un atto che istituisce una nuova sede farmaceutica e pone il presupposto necessario per la successiva prelazione comunale è immediatamente lesivo e deve essere impugnato autonomamente entro il termine decadenziale, anche se gli effetti lesivi si concretizzano attraverso atti successivi.
  • Quando gli atti istitutivi di una sede farmaceutica sono annullati con efficacia ex tunc, la sede viene meno ab origine anche ai fini della sua inclusione in un concorso straordinario; l’eventuale successiva istituzione di una sede con lo stesso numero, ma con diversa ubicazione e diversi presupposti, costituisce una nuova istituzione.
  • La tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende irricevibile il ricorso contro tale atto e impedisce di rimettere in discussione, mediante l’impugnazione degli atti consequenziali, il presupposto non più contestabile.
  • Gli atti successivi fondati su un provvedimento presupposto divenuto non più impugnabile non possono essere utilizzati per eludere la decadenza maturata rispetto alla contestazione dell’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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