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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10109/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di riscossione notificati da Equitalia per imposte dirette e indirette relative agli anni 2008 e 2009, fondati su due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate e non impugnati nei termini. La società contribuente ha impugnato sia gli avvisi di riscossione sia i sottostanti avvisi di accertamento, sostenendo di avere conosciuto il contenuto degli accertamenti solo dopo una richiesta di accesso agli atti successiva alla notifica delle cartelle/atti di riscossione. Ha quindi contestato la validità della notifica degli avvisi di accertamento, deducendo in sintesi: illegittimità della notifica diretta da parte dell'Ufficio per gli avvisi di accertamento alla luce dell'art. 29 d.l. 78/2010; necessità, per tali atti, dell'intermediazione dell'agente della riscossione o comunque della disciplina speciale degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 7, 12 e 14 l. 890/1982; necessità della comunicazione di avvenuta consegna (CAN) in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario; omessa o apparente motivazione della sentenza di appello; omesso esame del fatto decisivo relativo all'illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento e all'impossibilità di identificare il consegnatario. La Corte ha ritenuto i motivi connessi, ma li ha dichiarati inammissibili e comunque manifestamente infondati, richiamando l'orientamento consolidato sulla legittimità della notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento da parte degli uffici finanziari e sull'applicazione della disciplina postale ordinaria, senza necessità di relata o CAN nelle ipotesi considerate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che gli uffici finanziari possano notificare direttamente a mezzo posta anche gli avvisi di accertamento, senza intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, e che, in tal caso, si applichi la disciplina del servizio postale ordinario: non è necessaria la relata di notifica, né l'indicazione specifica sulla qualità del consegnatario; la consegna all'indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell'atto. Ha inoltre escluso la necessità della CAN nel caso in cui il piego sia consegnato a soggetto indicato come addetto alla ricezione delle notifiche presso la persona giuridica. Quanto alla dedotta illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento, la Corte ha osservato che le censure erano anche inammissibili per difetto di autosufficienza e che, in ogni caso, la consegna si presume validamente eseguita fino a querela di falso. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati veicolati come nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; il quarto motivo è stato ritenuto anche inammissibile perché tendente a una rivalutazione del fatto/prova.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La doglianza di motivazione assente o apparente è stata respinta perché la sentenza di merito, letta nel suo complesso, ha affrontato la questione della notificazione diretta via posta.

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    È stata ritenuta la base normativa che consente agli uffici finanziari di notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati al contribuente, senza intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori.

  • art. 29, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010

    La Corte ha escluso che la norma abbia limitato la notifica diretta degli avvisi di accertamento; essa mira alla concentrazione della riscossione nell'accertamento e consente la notifica anche degli atti successivi, senza implicita abrogazione della facoltà generale di notifica diretta prevista dall'art. 14.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    La disposizione è stata letta come norma che consente, ma non impone, l'intermediazione di soggetti abilitati; non esclude la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio finanziario.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato insieme all'art. 60 d.P.R. 600/1973 per confermare che la previsione di notifica a mezzo posta non impone l'intervento di soggetti esterni abilitati.

  • art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982

    La raccomandata informativa era richiesta, nel regime allora vigente, solo in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario; la Corte ne ha escluso la necessità nella fattispecie concreta per la qualificazione del consegnatario come addetto alla ricezione delle notifiche.

  • art. 12 L. n. 890 del 1982

    Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione della disciplina speciale della notifica postale; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nel caso concreto.

  • art. 1335 c.c.

    L'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione comporta una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, superabile solo con prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 145 c.p.c.

    Per le persone giuridiche, ai fini della notifica, il destinatario può essere individuato anche nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.

  • art. 160 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la mancata indicazione della qualità del consegnatario o l'illeggibilità della firma integrassero una nullità rientrante nelle ipotesi di cui a tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi di accertamento e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, senza necessità dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore, salvo diverse previsioni espresse.
  • Quando la notificazione diretta a mezzo posta è eseguita dall'ufficio finanziario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario per i plichi raccomandati, non quella propria della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario; ne deriva che non è necessaria la relata di notifica né una specifica annotazione sull'avviso di ricevimento circa l'identità o la qualità del consegnatario.
  • La consegna del plico all'indirizzo del destinatario integra una presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., superabile soltanto provando che il destinatario si è trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
  • Per le persone giuridiche, la consegna del piego a soggetto qualificato come addetto alla ricezione delle notifiche è idonea a perfezionare la notifica; la raccomandata informativa aggiuntiva è richiesta solo nei casi di consegna a persona diversa dal destinatario nelle ipotesi previste dalla disciplina applicabile.
  • L'illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, da sola, non basta a invalidare la notifica quando l'atto risulti consegnato all'indirizzo del destinatario e non emerga la prova di una consegna a soggetto estraneo tra quelli non legittimati; in tale situazione la validità della consegna si presume fino a querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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