Cassazione Civile, Sentenza n. 20144/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di acquisto per usucapione di due porzioni dell'area esterna condominiale (lotto 5 per Maccagnan; lotto 2 per i coniugi Zago), asserendo di averne esercitato il possesso esclusivo e continuativo sin dagli anni '80. Hanno prodotto testimonianze, fotografie e richiamato recinzioni e demarcazioni a terra per dimostrare l'esclusività. I resistenti hanno contestato la natura esclusiva del possesso e sostenuto che l'uso era tollerato e compatibile con la comunione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del giudice di merito che non ha ritenuto provata l'esclusività del possesso necessaria per l'usucapione: le demarcazioni rasenti al suolo e l'uso prevalente tollerato dai condomini non erano atti obiettivamente inconciliabili con la fruizione degli altri comproprietari. In particolare, la recinzione per la custodia dei cani non è rimasta in essere per il tempo utile e le operazioni poste in essere apparivano come organizzazione dell'uso prevalente, non come esercizio dello jus excludendi. La Corte ha inoltre ricordato che l'onere della prova dell'usucapione grava sull'attore e che la rivalutazione del merito probatorio non compete alla Cassazione. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in Euro 3.000 oltre Euro 200 di esborsi) e si è dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Norme richiamate
art. 1158 c.c. (prescrizione acquisitiva / usucapione)
Per l'usucapione occorre possesso utile, continuativo e, nel caso di bene comune, possesso esclusivo tale da escludere gli altri partecipanti; la Corte ricorda che il possesso deve essere obiettivamente inconciliabile con l'uso degli altri comproprietari
art. 1140 c.c.
Richiamato nella contestazione normativa collegata ai diritti reali e alla comproprietà; la sentenza si è riferita al complesso delle norme sui diritti reali e sulla comunione
art. 1144 c.c.
Citato nell'ambito delle norme sul godimento dei beni comuni e delle modalità di esercizio dei diritti reali
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Confermato l'onere probatorio a carico dell'attore che invoca l'usucapione: il ricorrente deve provare il possesso esclusivo e gli atti incompatibili con la comunione
art. 112 c.p.c.
Riferimenti processuali sul ruolo del giudice del merito nella valutazione delle risultanze istruttorie e sulla limitata sindacabilità in Cassazione
art. 115 c.p.c.
Rilevato nel contesto delle norme processuali richiamate relativamente alla prova
art. 116 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla disciplina probatoria e alla valutazione delle prove
art. 339 c.p.c.
Richiamato nella contestazione relativa alla motivazione e al procedimento di appello
art. 360 c.p.c. (motivi di impugnazione in Cassazione)
Il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti dall'art. 360; la Corte ha ritenuto infondati i motivi di diritto e irricevibile la rivalutazione del materiale probatorio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 24781/2017, Cass. 8120/2000, Cass. 11903/2015)
La Corte ha richiamato i principi consolidati: per usucapire in comunione gli atti devono essere particolarmente qualificati e obiettivamente incompatibili con la fruizione degli altri comproprietari; la valutazione dell'esclusività del possesso è rimessa al giudice di merito
Massime di principio
- In caso di usucapione di porzione di bene comune la prova grava sull'attore che invoca l'acquisto: deve dimostrare possesso esclusivo, continuo e pubblico, con atti obiettivamente inconciliabili con la comunione
- Demarcazioni superficiali, uso prevalente tollerato e opere non permanenti o rimosse non costituiscono di per sé prova sufficiente di possesso esclusivo
- La recinzione temporanea o l'uso per scopi privati non sono necessariamente incompatibili con la comunione se non impediscono materialmente l'uso degli altri comproprietari in modo assoluto
- La valutazione delle prove e dei fatti spettano al giudice di merito; la Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio salvo vizio motivazionale o violazione di legge
- La domanda di prova proposta dalla controparte non sposta l'onere della prova a carico del ricorrente che vuole dimostrare l'usucapione
- Se si contesta l'usucapione, nelle valutazioni pratiche è utile documentare atti e comportamenti che siano manifestamente e duraturamente incompatibili con la comunione (es. impedimento oggettivo e durevole all'uso da parte degli altri, opere permanenti e non tollerate)
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