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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03969/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La società assicuratrice ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Cassazione n. 13783 del 2021: nella motivazione e nel dispositivo erano stati indicati erroneamente, quanto alla liquidazione delle spese, la "controparte costituita" al singolare invece delle "controparti costituite" e, soprattutto, come beneficiaria della condanna alle spese una persona estranea al giudizio (Casali Antonella) anziché i veri controricorrenti, cioè Bragato Moreno, Bragato Gianluca e la stessa società assicuratrice. Il ricorso mirava dunque a rettificare l'erronea individuazione dei destinatari delle spese di lite, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione, che aveva rigettato il ricorso originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale, percepibile ictu oculi, perché la parte indicata nel dispositivo non era parte del giudizio e vi era evidente divergenza tra la volontà decisoria e la sua estrinsecazione testuale. Ha quindi accolto il ricorso per correzione e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 13783 del 2021 nei punti indicati, sostituendo l'indicazione errata della parte beneficiaria delle spese e correggendo il riferimento da singolare a plurale nella motivazione. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come procedimento di natura amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.

Massime di principio

  • L'errore materiale emendabile con il procedimento di correzione è solo quello che non incide sulla sostanza del giudizio, ma sulla mera manifestazione letterale della volontà decisoria, quando la divergenza sia dovuta a una svista o disattenzione ed sia immediatamente percepibile.
  • È correggibile il dispositivo che attribuisca le spese di lite a un soggetto estraneo al processo, se dal complesso del provvedimento emerge con evidenza la reale volontà del giudice di porle a carico della parte soccombente in favore dei veri controricorrenti vittoriosi.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese, perché tale procedimento ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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