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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21501/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di un lavoratore volta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società ferroviaria utilizzatrice delle prestazioni e la conseguente ricostruzione della carriera. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'attività fosse stata svolta in un assetto riconducibile a intermediazione vietata di manodopera: il lavoratore operava in attività proprie della società ferroviaria, non esternalizzabili, con impiego di attrezzature e sedi operative della committente e sotto direttive tecniche e regolamentari impartite dal personale di quest'ultima; la presenza della società appaltatrice era ritenuta meramente formale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che si trattasse di un appalto genuino e non di somministrazione illecita; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla proprietà dei materiali utilizzati; 3) nullità della sentenza per motivazione inidonea ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando l'insufficienza della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, rilevando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e che non era stata dedotta in modo specifico la mancanza del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003: dagli accertamenti di fatto risultavano l'eterodirezione del lavoratore, il controllo dell'appaltante sull'esecuzione, l'uso di mezzi e sedi della committente e l'assenza di una reale autonomia organizzativa dell'appaltatore. La Corte ha quindi confermato la qualificazione del rapporto come ipotesi di interposizione vietata di manodopera. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Distingue il genuino contratto di appalto dalla somministrazione irregolare in base alla presenza di un'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore, dell'assunzione del rischio d'impresa e dell'assenza di eterodirezione da parte del committente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione solo apparente o mancante ricorre solo quando la sentenza non consenta il controllo sul ragionamento decisorio e non quando la censura mira a una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sull'omesso esame è circoscritto al fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non potendo risolversi in una rivalutazione delle prove.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale"; solo la mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà integrano vizio rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione mancante o meramente apparente determina nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di appalto di servizi, il contratto è genuino solo se all'appaltatore è affidato un risultato autonomo da realizzare con organizzazione propria, mezzi propri, potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e assunzione del rischio d'impresa; se invece il committente esercita il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, si configura interposizione illecita di manodopera.
  • Nelle controversie sulla qualificazione dell'appalto come illecito o genuino, il giudice di legittimità non può essere sollecitato a rivalutare il compendio istruttorio; la censura deve confrontarsi con la ratio della decisione e indicare specificamente il fatto storico decisivo eventualmente omesso.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza è priva di motivazione, motivata in modo apparente, perplesso o irriducibilmente contraddittorio; non basta dedurre una diversa lettura delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente dal ricorrente.
  • L'eventuale mancanza dell'intuitus personae nella scelta dei lavoratori da parte dell'intermediario non esclude l'interposizione illecita, se il potere direttivo e organizzativo del rapporto resta in capo al committente effettivo.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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