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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2058

Regolamento (UE) 2025/2058 della Commissione, del 14 ottobre 2025, che modifica gli allegati II e III e che rettifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare

Normativa europea32025R2058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sugli additivi alimentari per riallineare gli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008 al quadro vigente introdotto dal regolamento (UE) n. 609/2013 e, per una specifica categoria, al regolamento (UE) n. 432/2012. La modifica comporta la sostituzione di numerosi riferimenti a direttive abrogate, la soppressione o lo spostamento di alcune categorie di alimenti e la creazione di nuove sottocategorie per trattare in modo coerente i relativi usi autorizzati degli additivi. È inoltre corretta la autorizzazione dell’additivo advantame in alcune voci e sono aggiornate le norme sugli additivi ammessi nei nutrienti e nelle preparazioni nutritive.

Modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, aggiornando le categorie di alimenti destinati a gruppi specifici e i relativi usi autorizzati

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano additivi alimentari, supporti e nutrienti nei prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1333/2008, con particolare riguardo agli alimenti destinati a lattanti, bambini nella prima infanzia, gruppi specifici, sostituti dei pasti per il controllo del peso, alimenti senza glutine e altri alimenti trasformati. Incide sull’insieme dell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini del SEE; non introduce un regime autonomo, ma aggiorna le tabelle e le note degli allegati II e III del regolamento base. Alcune disposizioni riguardano esclusivamente categorie create ai soli fini della disciplina degli additivi alimentari.

Regolamento (UE) 2025/2058 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema degli additivi alimentari del regolamento (CE) n. 1333/2008 per riallineare le categorie di alimenti a gruppi specifici con il quadro aggiornato del regolamento (UE) n. 609/2013. Il considerando evidenzia che numerosi rinvii contenuti negli allegati II e III facevano ancora riferimento a direttive abrogate e che occorreva anche spostare o riclassificare talune categorie di prodotti per mantenere coerenza tra disciplina degli alimenti e disciplina degli additivi.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione richiama, in particolare, la necessità di:

  • sostituire i riferimenti alla direttiva 2009/39/CE e alle direttive settoriali abrogate dal regolamento (UE) n. 609/2013;
  • armonizzare la disciplina degli alimenti per lattanti, bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
  • ricollocare alcuni prodotti senza glutine e alcuni sostituti del pasto nelle categorie più appropriate ai fini della normativa sugli additivi;
  • correggere alcune voci tecniche, tra cui quelle relative all’advantame.

Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’allegato II, che contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso, viene modificato in più punti.

Parte A

Nella tabella 1, la voce 12 è sostituita per precisare che la pasta secca esclude la pasta senza glutine, intesa come alimento specialmente prodotto per ridurre il tenore di glutine degli ingredienti contenenti glutine o per sostituire tali ingredienti, e la pasta per diete ipoproteiche.

Nella tabella 2, la voce 30 viene riscritta per ricomprendere le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia e gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013, inclusi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia.

Parte D

Dopo la categoria 01.9 viene introdotta la nuova categoria 01.10, relativa alle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia. La categoria 13 viene sostituita con la formulazione "alimenti destinati a gruppi specifici, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013" e viene articolata nelle sottocategorie:

  • 13.1: alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia;
  • 13.1.1: formule per lattanti;
  • 13.1.2: formule di proseguimento;
  • 13.1.3: alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia;
  • 13.1.5: alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
  • 13.1.5.1: alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti;
  • 13.1.5.2: alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti dai quattro mesi di età e ai bambini nella prima infanzia;
  • 13.2: alimenti a fini medici speciali esclusi quelli della categoria 13.1.5;
  • 13.3: alimenti sostitutivi dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

La categoria 18 viene riscritta come "alimenti trasformati non compresi nelle categorie da 1 a 17" e suddivisa in:

  • 18.1: alimenti trasformati non compresi nelle categorie 18.2 e 18.3, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia;
  • 18.2: sostituti di un pasto per il controllo del peso di cui al regolamento (UE) n. 432/2012;
  • 18.3: alimenti specialmente prodotti per ridurre il tenore di glutine degli ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine.

Parte E

La parte E, che disciplina gli additivi per categoria di alimento, viene coerentemente allineata alle nuove categorie. In particolare:

  • per la categoria 01.10 sono autorizzati diversi additivi con livelli massimi specifici, tra cui E 270, E 304(i), E 306-E 309, E 322, E 330-E 340, E 407, E 410, E 412, E 414, E 415, E 440, E 471, E 472c, E 473, E 500, E 501, E 503, E 507, E 524, E 525, E 1404, E 1410, E 1412, E 1413, E 1414, E 1420, E 1422 ed E 1450, con condizioni puntuali su uso singolo o combinato, limiti di trasferimento e impiego solo per aggiustamento del pH ove previsto;
  • per la categoria 13.1, la parte introduttiva precisa che i livelli massimi si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo e rinvia ai limiti del regolamento (UE) n. 609/2013, dei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128 e della direttiva 2006/125/CE;
  • le intestazioni delle sottocategorie 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.5, 13.1.5.1, 13.1.5.2, 13.2 e 13.3 sono aggiornate per rinviare al regolamento (UE) n. 609/2013;
  • la voce 13.1.4 è soppressa;
  • la categoria 18 è riscritta e include le nuove categorie 18.1, 18.2 e 18.3, con l’elenco degli additivi autorizzati, dei gruppi funzionali e dei limiti massimi, compresi i coloranti, i polioli, i conservanti, i dolcificanti e gli additivi tecnologici.

Tra le precisazioni tecniche figura anche l’autorizzazione di E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 ed E 949 negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e negli alimenti del punto 01.10, e la conferma di condizioni particolari per E 466 fino al 26 aprile 2027 nei prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Modifiche all’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’allegato III riguarda gli additivi alimentari e i supporti autorizzati nei nutrienti, negli enzimi, negli aromi e in altre sostanze. Il punto 1 delle definizioni viene aggiornato per ricomprendere espressamente, tra i "nutrienti", anche le sostanze contemplate dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalla direttiva 2002/46/CE e dal regolamento (UE) n. 609/2013.

Le parti 5, sezioni A e B, sono riformulate per chiarire che la disciplina riguarda i nutrienti esclusi quelli destinati agli alimenti di cui al punto 01.10 e agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia indicati nell’allegato II, parte E, punto 13.1.

La tabella della sezione B è sostituita e aggiorna il regime degli additivi nei nutrienti. Sono previsti, tra l’altro:

  • limiti massimi specifici per E 301, E 304(i), E 306-E 309, E 322, E 330, E 331, E 332, E 333, E 341(iii), E 401, E 402, E 404, E 414, E 415, E 421, E 440, E 466, E 471, E 472c, E 551, E 1420, E 1450 ed E 1451;
  • regole di trasferimento massimo al prodotto finale, espresse in mg/kg o come P2O5;
  • riferimenti puntuali alle categorie di alimenti ammissibili, in particolare formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti del punto 01.10;
  • una limitazione temporale: E 466 è autorizzato solo fino al 26 aprile 2027 per gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Rettifica dell’advantame

L’allegato III contiene anche la rettifica della voce relativa a E 969 advantame negli alimenti delle categorie 13.2 e 13.3. Dopo la rettifica, il livello massimo è pari a 10 per la categoria 13.2 e a 8 per la categoria 13.3.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei riferimenti normativi nelle categorie di alimenti

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 viene modificato per sostituire i riferimenti a direttive abrogate con riferimenti al regolamento (UE) n. 609/2013. In particolare, la categoria 13 passa da "alimenti destinati ad un’alimentazione particolare" a "alimenti destinati a gruppi specifici"; sono aggiornate le sottocategorie 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.5, 13.1.5.1, 13.1.5.2, 13.2 e 13.3.

Riorganizzazione delle categorie relative a glutine e sostituti dei pasti

La categoria 13.4 sugli alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine è soppressa e trasferita nella categoria 18 mediante una nuova sottocategoria 18.3. È inoltre introdotta la sottocategoria 18.2 per i sostituti di un pasto per il controllo del peso di cui al regolamento (UE) n. 432/2012. Contestualmente è creata la nuova categoria 18.1 per gli alimenti trasformati non compresi nelle categorie 18.2 e 18.3, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.

Creazione della sottocategoria 01.10 per prodotti lattieri destinati ai bambini nella prima infanzia

La categoria 13.1.4 è soppressa e, ai soli fini della disciplina degli additivi, viene introdotta nella parte D e nella parte E dell’allegato II la nuova sottocategoria 01.10 "Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia". La scelta serve a trattare tali prodotti, che non rientrano nel regolamento (UE) n. 609/2013, senza incidere sull’elenco generale degli additivi autorizzati.

Aggiornamento delle condizioni d’uso degli additivi nelle categorie interessate

Sono modificati i livelli massimi e le condizioni di impiego di numerosi additivi per le nuove o aggiornate categorie, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali, i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, i sostituti di un pasto per il controllo del peso e gli alimenti senza glutine. Sono confermati o precisati limiti "quantum satis", limiti massimi espressi in mg/kg o come P2O5, e regole di combinazione per additivi quali E 322, E 471, E 472c, E 473, E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440.

Correzione dell’uso dell’advantame

Il regolamento rettifica il codice E dell’additivo E 969 (advantame) nelle categorie 13.2 e 13.3. Nell’allegato III, parte 5, sezione B, la quantità massima viene fissata a 10 per la categoria 13.2 e a 8 per la categoria 13.3.

Modifiche all’allegato III sui nutrienti e sugli additivi nei nutrienti

Il punto 1 delle definizioni dell’allegato III viene aggiornato per chiarire che i "nutrienti" comprendono vitamine, minerali e altre sostanze aggiunte a scopi nutrizionali o fisiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 609/2013. Le parti 5, sezioni A e B, sono adattate per escludere i nutrienti destinati agli alimenti di cui al punto 01.10 e agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. La tabella della sezione B è interamente aggiornata con nuovi limiti e nuove condizioni per additivi impiegati nelle preparazioni nutritive.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarietichettatura alimentarenutrizione specialearmonizzazione normativa ue

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