Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17200/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di tentato furto aggravato (artt.56, 624-bis, 625 n.2 c.p.) e minaccia aggravata (art.612, comma 2 c.p.). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) vizio nella determinazione della pena (inosservanza/erronea applicazione degli artt.132 e 133 c.p.), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la pena nel minimo edittale tenuto conto della modesta offensività del fatto e del carattere di tentativo; (2) vizio nella determinazione dell'aumento per il vincolo della continuazione (inosservanza/erronea applicazione degli artt.81 c.p. comma secondo, 132 e 133 c.p.), lamentando l'assenza di motivazione specifica e la mancata indicazione della misura degli aumenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: il primo era manifestamente infondato e aspecifico in quanto riproduceva deduzioni già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte d'appello che aveva adeguatamente motivato la scelta di una pena-base superiore al minimo a causa dei plurimi precedenti e della gravità oggettiva dei fatti; il secondo motivo era inammissibile perché non devoluto al giudice di appello (questione non sollevata in appello) e quindi non proponibile in Cassazione. Conseguenze pratiche: confermata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.56 cod.pen. (tentativo)

    Il reato è stato valutato nella forma del tentativo, con conseguente diminuzione della pena rispetto al delitto consumato

  • art.81, comma secondo cod.pen. (continuazione)

    La continuazione è stata ritenuta operante e ha determinato un incremento della pena complessiva; la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento in relazione alla pluralità di reati collegati

  • art.624-bis cod.pen. (furto in abitazione)

    Norma base del reato contestato; la determinazione della pena-base è stata effettuata con riferimento alla disciplina vigente prima della modifica segnalata in sentenza

  • art.625 n.2 cod.pen. (circostanza aggravante)

    Rilevata l'aggravante connessa alla commissione in determinate circostanze (es. in abitazione/edificio adibito a privata dimora)

  • art.612, comma 2 cod.pen. (minaccia aggravata)

    Il fatto di minacciare con un coltello la persona offesa è stato valutato come reato distinto e aggravato

  • art.132 cod.pen. (determinazione della pena)

    Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha applicato i criteri di cui all'art.133 per motivare la scelta della pena

  • art.133 cod.pen. (criteri di determinazione della pena)

    La Corte ha ritenuto che i criteri (tra cui la personalità dell'imputato e la gravità del fatto) giustificassero una pena-base non coincidente con il minimo edittale, considerati i plurimi precedenti e la gravità oggettiva

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. (motivi di cassazione)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi non idonei per superare il vaglio di ammissibilità

  • art.173 disp.att. cod.proc.pen. (sintesi del ricorso)

    Utilizzata per il riassunto del contenuto del ricorso nel provvedimento

  • art.581 cod.proc.pen. (aspecificità della motivazione)

    La Corte ha richiamato il principio che sanziona l'aspecificità del ricorso che non confronta criticamente le argomentazioni della decisione impugnata

  • artt.606, comma 3 e 609, commi 1 e 2 cod.proc.pen. (limiti di cognizione della Cassazione)

    Richiamate per affermare l'inammissibilità delle censure non svolte in appello e quindi non devolute al giudice di grado immediatamente inferiore

  • sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'eventuale condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non esserci colpa grave nel proporre il ricorso ma ha comunque irrogato la somma equitativa

Massime di principio

  • Non è possibile in Cassazione riproporre pedissequamente argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi punto per punto con la motivazione della decisione impugnata: ciò può comportare l'inammissibilità per aspecificità
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere per la prima volta contestate in Cassazione: la censura va previamente devoluta al giudice di appello
  • La determinazione della pena può discostarsi dal minimo edittale se emergono elementi soggettivi e oggettivi (es. plurimi precedenti, gravità del fatto) che, motivati dal giudice, giustificano una maggiore gravosità della sanzione
  • L'aver agito nella forma del tentativo incide sulla determinazione della pena (riduzione), ma tale effetto può essere compensato da circostanze aggravanti o da precedenti personali significativi
  • Presentare ricorsi in modo non diligente o infondato può comportare non solo il rigetto/inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni (es. somma per la Cassa delle Ammende)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.