Cassazione Penale, Sentenza n. 17200/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di tentato furto aggravato (artt.56, 624-bis, 625 n.2 c.p.) e minaccia aggravata (art.612, comma 2 c.p.). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) vizio nella determinazione della pena (inosservanza/erronea applicazione degli artt.132 e 133 c.p.), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la pena nel minimo edittale tenuto conto della modesta offensività del fatto e del carattere di tentativo; (2) vizio nella determinazione dell'aumento per il vincolo della continuazione (inosservanza/erronea applicazione degli artt.81 c.p. comma secondo, 132 e 133 c.p.), lamentando l'assenza di motivazione specifica e la mancata indicazione della misura degli aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: il primo era manifestamente infondato e aspecifico in quanto riproduceva deduzioni già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte d'appello che aveva adeguatamente motivato la scelta di una pena-base superiore al minimo a causa dei plurimi precedenti e della gravità oggettiva dei fatti; il secondo motivo era inammissibile perché non devoluto al giudice di appello (questione non sollevata in appello) e quindi non proponibile in Cassazione. Conseguenze pratiche: confermata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art.56 cod.pen. (tentativo)
Il reato è stato valutato nella forma del tentativo, con conseguente diminuzione della pena rispetto al delitto consumato
art.81, comma secondo cod.pen. (continuazione)
La continuazione è stata ritenuta operante e ha determinato un incremento della pena complessiva; la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento in relazione alla pluralità di reati collegati
art.624-bis cod.pen. (furto in abitazione)
Norma base del reato contestato; la determinazione della pena-base è stata effettuata con riferimento alla disciplina vigente prima della modifica segnalata in sentenza
art.625 n.2 cod.pen. (circostanza aggravante)
Rilevata l'aggravante connessa alla commissione in determinate circostanze (es. in abitazione/edificio adibito a privata dimora)
art.612, comma 2 cod.pen. (minaccia aggravata)
Il fatto di minacciare con un coltello la persona offesa è stato valutato come reato distinto e aggravato
art.132 cod.pen. (determinazione della pena)
Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha applicato i criteri di cui all'art.133 per motivare la scelta della pena
art.133 cod.pen. (criteri di determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto che i criteri (tra cui la personalità dell'imputato e la gravità del fatto) giustificassero una pena-base non coincidente con il minimo edittale, considerati i plurimi precedenti e la gravità oggettiva
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. (motivi di cassazione)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi non idonei per superare il vaglio di ammissibilità
art.173 disp.att. cod.proc.pen. (sintesi del ricorso)
Utilizzata per il riassunto del contenuto del ricorso nel provvedimento
art.581 cod.proc.pen. (aspecificità della motivazione)
La Corte ha richiamato il principio che sanziona l'aspecificità del ricorso che non confronta criticamente le argomentazioni della decisione impugnata
artt.606, comma 3 e 609, commi 1 e 2 cod.proc.pen. (limiti di cognizione della Cassazione)
Richiamate per affermare l'inammissibilità delle censure non svolte in appello e quindi non devolute al giudice di grado immediatamente inferiore
sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione ai criteri per l'eventuale condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non esserci colpa grave nel proporre il ricorso ma ha comunque irrogato la somma equitativa
Massime di principio
- Non è possibile in Cassazione riproporre pedissequamente argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi punto per punto con la motivazione della decisione impugnata: ciò può comportare l'inammissibilità per aspecificità
- Questioni non sollevate in appello non possono essere per la prima volta contestate in Cassazione: la censura va previamente devoluta al giudice di appello
- La determinazione della pena può discostarsi dal minimo edittale se emergono elementi soggettivi e oggettivi (es. plurimi precedenti, gravità del fatto) che, motivati dal giudice, giustificano una maggiore gravosità della sanzione
- L'aver agito nella forma del tentativo incide sulla determinazione della pena (riduzione), ma tale effetto può essere compensato da circostanze aggravanti o da precedenti personali significativi
- Presentare ricorsi in modo non diligente o infondato può comportare non solo il rigetto/inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni (es. somma per la Cassa delle Ammende)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17176/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17177/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17178/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17181/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17183/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17185/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →