Sentenza n. 376/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS- – -OMISSIS- – Ufficio Personale - n. -OMISSIS- di prot. 2024, emessa in data -OMISSIS-, notificata a mani all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, con cui è stato ordinato il collocamento del ricorrente in aspettativa per assenze indebitamente fruite, senza assegni, ai sensi dell’art. 911-bis del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), per la durata complessiva di 2.253 ore, corrispondente a giorni 375 (doc. 1); - ove occorrer possa, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni per 375 giorni, corrispondenti a 2.253 ore di assenze indebitamente fruite ai sensi dell'art. 911-bis del Codice dell'ordinamento militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento con tre articolati motivi. In primo luogo, ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà rispetto a precedenti atti dell'Amministrazione, sostenendo che le ore di lavoro straordinario e i successivi recuperi compensativi erano stati attestati dai precedenti comandanti e riepilogati dagli uffici dell'Arma. In secondo luogo, ha dedotto l'illegittima applicazione retroattiva dell'art. 911-bis del d.lgs. n. 66/2010, introdotto nel 2020, nonché la violazione delle linee guida sul trattamento economico delle missioni, sostenendo che durante gli spostamenti connessi alle funzioni di delegato militare egli svolgesse servizio attivo di istituto e avesse quindi diritto al compenso per lavoro straordinario, convertibile in riposi compensativi, anziché alla sola indennità di missione maggiorata. In terzo luogo, ha dedotto eccesso di potere per ingiustizia manifesta, richiamando la propria buona fede e il fatto che per molti anni i superiori gerarchici avevano autorizzato e validato le richieste di recupero compensativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'attività degli organismi di rappresentanza militare si svolga mediante riunioni, visite ai reparti e attività prodromiche formalmente documentate, mentre il semplice viaggio verso la sede della missione e il ritorno integra servizio passivo, non remunerabile come lavoro straordinario e non convertibile in riposo compensativo. Il servizio attivo durante gli spostamenti ricorre soltanto quando il militare svolga attività operative proprie o connesse ai compiti istituzionali, quali scorta, sicurezza, guida o trasporto di documenti o materiali sensibili. Le attività di preparazione delle riunioni, di confronto con colleghi e rappresentati e di elaborazione di relazioni non sono state ritenute servizio attivo, anche perché non adeguatamente verificabili all'esterno e prive di riscontro documentale. Il ricorrente avrebbe quindi avuto diritto alla sola indennità di missione maggiorata; correttamente l'Amministrazione ha contestato l'indebita fruizione dei riposi compensativi e ha applicato l'art. 911-bis del d.lgs. n. 66/2010 dopo il mancato esercizio della facoltà di conversione in licenza ordinaria. Il TAR ha escluso la natura disciplinare del provvedimento, qualificandolo come misura di recupero di assenze indebitamente fruite. Di conseguenza, l'art. 911-bis, vigente al momento dell'adozione dell'atto, è stato ritenuto applicabile anche a fatti anteriori in forza del principio tempus regit actum, senza violazione dell'irretroattività delle sanzioni amministrative. La buona fede del militare e l'autorizzazione dei superiori non incidono sull'an debeatur del recupero, fondato sul dato oggettivo dell'indebita fruizione; possono al più rilevare sulle modalità non eccessivamente gravose del recupero. Nel caso concreto, tuttavia, il recupero mediante aspettativa era l'unica modalità concretamente praticabile, poiché le assenze indebite ammontavano a 375 giorni, mentre restavano circa 230 giorni lavorativi prima del congedo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 911-bis d.lgs. 66/2010
Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo.
La disposizione prevede una misura oggettiva di recupero delle assenze o dei benefici non spettanti; non ha natura disciplinare e può essere applicata dall'amministrazione in relazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, purché l'atto sia adottato quando la norma è vigente.
artt. 1476 e ss. d.lgs. 66/2010
La disciplina degli organismi di rappresentanza militare collega l'attività istituzionale a riunioni, visite ai reparti e attività prodromiche svolte in gruppi di lavoro autorizzati e documentate secondo modalità formali.
art. 1, comma 1, lett. r), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173
Ha introdotto l'art. 911-bis nel Codice dell'ordinamento militare; la sua applicazione al provvedimento adottato dopo l'entrata in vigore è stata ritenuta conforme al principio tempus regit actum.
art. 1 l. 689/1981
Il principio di irretroattività previsto dalla norma riguarda le sanzioni amministrative e non si applica a un provvedimento di recupero di assenze indebitamente fruite privo di natura sanzionatoria.
art. 2033 c.c.
Secondo il richiamo analogico operato dal TAR, la ripetizione dell'indebito è dovuta anche in caso di buona fede del percettore; tale buona fede può incidere sulle modalità di recupero, che devono evitare un onere eccessivo.
Massime di principio
- Il collocamento in aspettativa senza assegni previsto dall'art. 911-bis del d.lgs. 66/2010 costituisce una misura oggettiva di recupero delle assenze o dei benefici indebitamente fruiti e non una sanzione disciplinare; pertanto, per la sua applicazione rileva l'indebita fruizione, non la colpevolezza del militare.
- Il viaggio compiuto dal militare per raggiungere la sede di missione e rientrare dalla stessa integra, di regola, servizio passivo e non dà diritto al compenso per lavoro straordinario convertibile in riposo compensativo. Il servizio attivo durante lo spostamento richiede lo svolgimento di attività operative proprie o connesse ai compiti istituzionali, direttamente verificabili, come scorta, sicurezza, guida o trasporto di documenti o materiali sensibili.
- Le attività di preparazione e rielaborazione delle riunioni degli organismi di rappresentanza militare, svolte durante il viaggio mediante contatti e confronti con colleghi o rappresentati, non costituiscono servizio attivo rilevante ai fini del lavoro straordinario se non rientrano nelle attività operative istituzionali e non sono comprovate da elementi documentali verificabili.
- L'art. 911-bis del d.lgs. 66/2010, in quanto norma non sanzionatoria, si applica in base al principio tempus regit actum quando il provvedimento di recupero è adottato dopo la sua entrata in vigore, anche se le assenze o i benefici indebitamente fruiti si riferiscono a periodi anteriori.
- La buona fede del dipendente e l'autorizzazione o il comportamento favorevole dei superiori gerarchici non impediscono il recupero di benefici non dovuti; possono incidere soltanto sulle modalità del recupero, che devono essere non eccessivamente onerose e compatibili con la conservazione di un trattamento economico dignitoso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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