Sentenza del 08/04/2015 n. 2058 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Mancata preventiva instaurazione del contraddittorio - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta, di per sé, la nullità dell'accertamento induttivo, poiché la normativa vigente non prevede tale sanzione per questa omissione. Il principio è ricondotto alla Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3676/2010.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'accertamento induttivo fosse nullo perché adottato senza una preventiva instaurazione del contraddittorio, ossia senza consentirgli di esporre previamente le proprie osservazioni e difese.
Norme richiamate
Normativa vigente in materia di accertamento induttivo e contraddittorio endoprocedimentale
L'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'accertamento induttivo quando la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 3676/2010
La nullità dell'atto tributario richiede una specifica previsione normativa o la violazione di una garanzia essenziale secondo i principi applicabili; non può essere desunta automaticamente dalla sola mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- La mancata partecipazione preventiva del contribuente non rende automaticamente nullo un accertamento tributario: occorre verificare se una norma preveda espressamente tale sanzione.
- In materia di accertamento induttivo, l'assenza del contraddittorio preventivo può costituire una criticità procedurale, ma non comporta di per sé l'annullamento dell'atto.
- Per contestare efficacemente l'accertamento è necessario individuare una specifica violazione normativa, un difetto di motivazione, l'assenza dei presupposti dell'accertamento o una concreta lesione del diritto di difesa.
- La disciplina può variare in presenza di norme speciali che impongano espressamente il contraddittorio preventivo e stabiliscano la nullità o l'invalidità dell'atto in caso di violazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 46 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 708 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2052 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →