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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 6150 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo al recupero dell'imposta complementare di registro dovuta in relazione a un atto notarile del 1 settembre 1982, contestando che il debito tributario potesse essere richiesto in solido a tutti i coeredi. Ha sostenuto che, trattandosi di un debito ereditario derivante da maggiore imposta di registro e non di imposta sui redditi o di imposta di successione, dovessero applicarsi gli artt. 752 e 1295 c.c., con ripartizione del debito tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello, riformando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. Ha stabilito che le norme sulla responsabilità solidale dei coeredi previste dall'art. 65 del D.P.R. 600/1973, dall'art. 36 del D.Lgs. 346/1990 e dall'art. 57 del D.P.R. 131/1986 non erano applicabili alla fattispecie. Il debito per imposta complementare di registro doveva quindi essere ripartito tra i coeredi pro quota. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 752 e 1295 del codice civile

    In assenza di una disciplina speciale, i debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, senza responsabilità solidale per l'intero debito.

  • Articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede la responsabilità solidale dei coeredi, ma soltanto per i debiti del defunto relativi al mancato pagamento delle imposte sui redditi; non si applica ai debiti per imposta di registro.

  • Articolo 36 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Prevede la solidarietà dei coeredi limitatamente al pagamento dell'imposta di successione; non si estende all'imposta complementare di registro.

  • Articolo 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disciplina della solidarietà prevista per l'imposta di registro non riguarda i coeredi del debitore originario e pertanto non deroga alla regola civilistica della ripartizione pro quota.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenze n. 780/2011, n. 22426/2014 e n. 18451/2016

    La giurisprudenza afferma che, per l'imposta di registro caduta in successione, i coeredi rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo una specifica norma speciale che preveda la solidarietà.

Massime di principio

  • Per i debiti tributari del defunto occorre individuare la specifica imposta cui il debito si riferisce: la solidarietà tra coeredi non è automaticamente applicabile a ogni obbligazione fiscale.
  • In materia di imposta di registro, il debito ereditato dal contribuente originario è normalmente ripartito tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, quando non opera una norma speciale derogatoria.
  • Le norme sulla solidarietà relative alle imposte sui redditi o all'imposta di successione non possono essere estese analogicamente a un debito per imposta di registro.
  • L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe pretendere da un singolo coerede l'intero debito di registro, ma soltanto la quota corrispondente alla sua partecipazione ereditaria, salvo diversa e specifica base normativa.
  • La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti può giustificare la compensazione delle spese processuali, anche quando il contribuente risulta vittorioso.

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