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Sentenza

Sentenza n. 548/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - dei provvedimenti emessi in data -OMISSIS-, con i quali il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate dal ricorrente; - nonché di tutti gli antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi;

Giustizia amministrativa202100561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti della Questura di Torino deducendo, con i primi due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dell'insussistenza dei requisiti reddituali e lavorativi necessari al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 24 Cost., lamentando che i dinieghi fossero stati comunicati in lingua italiana senza traduzione nella lingua d'origine e sostenendo una conseguente lesione del diritto di difesa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Questura aveva specificamente documentato che, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, il reddito del ricorrente era inferiore all'importo dell'assegno sociale; inoltre, le buste paga prodotte per il periodo agosto 2020-marzo 2021 non risultavano confermate dal registro telematico delle presenze collegato al conto assicurativo INAIL. La Questura aveva altresì rilevato che le dichiarazioni dei redditi del datore di lavoro relative agli anni 2018 e 2019 e l'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo erano state presentate solo nell'aprile 2021, quindi dopo l'adozione dei dinieghi, senza dimostrare la capacità economica del datore di sostenere il rapporto di lavoro. Il ricorrente non aveva fornito repliche documentate né aggiornamenti sulla propria situazione lavorativa dal 2021. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui la mancata traduzione del diniego non determina l'illegittimità dell'atto, potendo eventualmente giustificare la rimessione in termini per l'impugnazione. Nel caso concreto non era stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché il ricorrente aveva regolarmente proposto il ricorso; la dedotta mancata comprensione dell'italiano appariva inoltre difficilmente conciliabile con la richiesta del permesso UE di lungo periodo, subordinata anche alla conoscenza della lingua italiana. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La mancata traduzione del provvedimento destinato al cittadino straniero non comporta, secondo il principio richiamato dal giudice, l'illegittimità del diniego, potendo rilevare ai fini dell'eventuale rimessione in termini per la tutela giurisdizionale.

  • art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 286/1998

    Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone, tra l'altro, il soggiorno regolare da almeno cinque anni e l'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non è stato ritenuto leso, poiché il ricorrente ha esercitato regolarmente la tutela giurisdizionale contro i dinieghi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il requisito reddituale per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e per il rinnovo del permesso di soggiorno può essere negato quando l'amministrazione documenti che il reddito dichiarato è inferiore all'importo dell'assegno sociale e il richiedente non fornisca elementi idonei a superare tali risultanze.
  • Ai fini della verifica dell'effettività del rapporto di lavoro, l'amministrazione può valorizzare l'assenza di riscontro delle buste paga nei registri telematici delle presenze collegati alla posizione assicurativa, purché tale rilievo sia specificamente documentato e non adeguatamente contestato dall'interessato.
  • La capacità economica del datore di lavoro costituisce elemento valutabile nella verifica della genuinità e sostenibilità del rapporto di lavoro dichiarato dallo straniero; documenti fiscali o istanze di rateizzazione presentati dopo l'adozione del diniego non sono idonei, di per sé, a dimostrare la situazione esistente al momento del provvedimento.
  • La mancata traduzione del diniego di un titolo di soggiorno nella lingua d'origine dello straniero non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, ma può rilevare, ove abbia inciso sulla conoscenza del provvedimento, ai fini della rimessione in termini per l'impugnazione; non vi è lesione del diritto di difesa quando l'interessato abbia effettivamente proposto ricorso senza dimostrare un concreto pregiudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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