Sentenza n. 548/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - dei provvedimenti emessi in data -OMISSIS-, con i quali il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate dal ricorrente; - nonché di tutti gli antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti della Questura di Torino deducendo, con i primi due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dell'insussistenza dei requisiti reddituali e lavorativi necessari al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 24 Cost., lamentando che i dinieghi fossero stati comunicati in lingua italiana senza traduzione nella lingua d'origine e sostenendo una conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Questura aveva specificamente documentato che, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, il reddito del ricorrente era inferiore all'importo dell'assegno sociale; inoltre, le buste paga prodotte per il periodo agosto 2020-marzo 2021 non risultavano confermate dal registro telematico delle presenze collegato al conto assicurativo INAIL. La Questura aveva altresì rilevato che le dichiarazioni dei redditi del datore di lavoro relative agli anni 2018 e 2019 e l'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo erano state presentate solo nell'aprile 2021, quindi dopo l'adozione dei dinieghi, senza dimostrare la capacità economica del datore di sostenere il rapporto di lavoro. Il ricorrente non aveva fornito repliche documentate né aggiornamenti sulla propria situazione lavorativa dal 2021. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui la mancata traduzione del diniego non determina l'illegittimità dell'atto, potendo eventualmente giustificare la rimessione in termini per l'impugnazione. Nel caso concreto non era stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché il ricorrente aveva regolarmente proposto il ricorso; la dedotta mancata comprensione dell'italiano appariva inoltre difficilmente conciliabile con la richiesta del permesso UE di lungo periodo, subordinata anche alla conoscenza della lingua italiana. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998
La mancata traduzione del provvedimento destinato al cittadino straniero non comporta, secondo il principio richiamato dal giudice, l'illegittimità del diniego, potendo rilevare ai fini dell'eventuale rimessione in termini per la tutela giurisdizionale.
art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone, tra l'altro, il soggiorno regolare da almeno cinque anni e l'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non è stato ritenuto leso, poiché il ricorrente ha esercitato regolarmente la tutela giurisdizionale contro i dinieghi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il requisito reddituale per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e per il rinnovo del permesso di soggiorno può essere negato quando l'amministrazione documenti che il reddito dichiarato è inferiore all'importo dell'assegno sociale e il richiedente non fornisca elementi idonei a superare tali risultanze.
- Ai fini della verifica dell'effettività del rapporto di lavoro, l'amministrazione può valorizzare l'assenza di riscontro delle buste paga nei registri telematici delle presenze collegati alla posizione assicurativa, purché tale rilievo sia specificamente documentato e non adeguatamente contestato dall'interessato.
- La capacità economica del datore di lavoro costituisce elemento valutabile nella verifica della genuinità e sostenibilità del rapporto di lavoro dichiarato dallo straniero; documenti fiscali o istanze di rateizzazione presentati dopo l'adozione del diniego non sono idonei, di per sé, a dimostrare la situazione esistente al momento del provvedimento.
- La mancata traduzione del diniego di un titolo di soggiorno nella lingua d'origine dello straniero non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, ma può rilevare, ove abbia inciso sulla conoscenza del provvedimento, ai fini della rimessione in termini per l'impugnazione; non vi è lesione del diritto di difesa quando l'interessato abbia effettivamente proposto ricorso senza dimostrare un concreto pregiudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →