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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09807/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da rapporti di conto corrente bancario intrattenuti per molti anni da un correntista con una banca, poi succeduta da altro istituto, con garanzia fideiussoria prestata da un secondo soggetto. I clienti hanno dedotto l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la mancata pattuizione espressa del tasso ultralegale, l'addebito di commissioni di massimo scoperto e spese non concordate, il superamento del tasso soglia e una compensazione operata dalla banca tra un saldo di depositi e il debito derivante dalla fideiussione, oltre alla segnalazione alla Centrale Rischi. In primo grado è stata dichiarata la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale e riconosciuto un limitato risarcimento, mentre sono state respinte le altre domande. In appello i clienti hanno censurato soprattutto la revoca dell'ordinanza istruttoria di esibizione documentale e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente applicato gli artt. 2697 c.c. e 210 c.p.c. invece della disciplina sulla consegna della documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B. e sulle scritture contabili ex artt. 2711 c.c. e 212 c.p.c., con conseguente lesione del diritto alla prova e nullità della motivazione per assorbimento improprio e omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il cliente può chiedere in giudizio l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria solo se abbia previamente richiesto alla banca la consegna della documentazione ex art. 119, comma 4, T.U.B. e la banca non vi abbia ottemperato senza giustificazione; ha inoltre osservato che gli artt. 2711 c.c. e 212 c.p.c. attribuiscono un potere discrezionale al giudice, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Sono stati dichiarati infondati anche i motivi sulla pretesa motivazione apparente o omessa, perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente secondo il parametro del "minimo costituzionale" e i ricorrenti, in sostanza, chiedevano una rivalutazione del merito; inoltre non avevano specificato in modo autosufficiente le ulteriori richieste istruttorie asseritamente ignorate. È stato infine respinto il quarto motivo, perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio venga attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove o l'esito dell'istruzione. Non sono state liquidate spese perché la banca era rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi

    richiamato come fondamento della doglianza sulla nullità della clausola di anatocismo nei rapporti di conto corrente

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993

    diritto del cliente a ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto

    il cliente può esercitare questo diritto anche nel processo, ma non mediante un indiscriminato ordine giudiziale; occorre che abbia previamente richiesto la documentazione alla banca e che questa non abbia ottemperato senza giustificazione

  • art. 210 c.p.c.

    l'istanza di esibizione è ammissibile solo nei limiti propri del potere discrezionale del giudice e in concorso con i presupposti processuali previsti dalla norma; non può essere usata per invertire l'onere della prova

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova resta a carico di chi fa valere il diritto; si ha violazione della norma solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando valuta sfavorevolmente le prove acquisite

  • art. 2711 c.c.

    attribuisce al giudice un potere discrezionale di ordinare l'esibizione delle scritture contabili; l'esercizio di tale potere non è di per sé sindacabile in cassazione

  • art. 212 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 2711 c.c., come norma che prevede un potere discrezionale del giudice in materia di esibizione di scritture contabili

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per le censure di falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e per asserita omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; non sono deducibili meri difetti di sufficienza o richieste di rivalutazione del merito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in tema di dovere di motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione o essa sia meramente apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto alla prova e della disponibilità delle prove

  • art. 117 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nella doglianza sul diritto alla prova

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la corte d'appello avrebbe dovuto assumere direttamente le prove in appello

  • art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che, in caso di nuova istruzione, il giudice avrebbe dovuto disporre ulteriori provvedimenti istruttori

  • art. 279, comma 3, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla rimessione della causa sul ruolo

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa e del diritto alla prova

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come espressione del principio della domanda

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla revoca dell'ordinanza istruttoria in sede decisoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il diritto del cliente a ottenere dalla banca copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, T.U.B. può essere fatto valere in giudizio mediante istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non vi abbia adempiuto senza giustificazione.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per surrogare in via generalizzata l'onere probatorio della parte attrice, che resta gravata dalla prova dei fatti costitutivi della propria domanda.
  • La disciplina delle scritture contabili di cui agli artt. 2711 c.c. e 212 c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui mancato esercizio non integra automaticamente vizio denunciabile in cassazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca erroneamente l'onere della prova tra le parti; se invece la censura investe la valutazione del materiale probatorio, il vizio è riconducibile, nei limiti consentiti, all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo la motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non la semplice insufficienza o la diversa lettura delle prove proposta dalla parte.
  • Per evitare una censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente, è sufficiente che il giudice esponga le ragioni della decisione in modo tale da rendere implicitamente respinte le argomentazioni incompatibili con esse; non è necessario confutare analiticamente ogni deduzione di parte.
  • In cassazione, la censura per violazione del diritto alla prova richiede la puntuale indicazione del contenuto e della decisività delle istanze istruttorie asseritamente non esaminate, altrimenti difetta l'autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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