Cassazione Penale, Sentenza n. 19869/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per vizio di motivazione e violazione dell'art. 274 c.p.p.: il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva ritenuto che la sola misura carceraria fosse idonea a salvaguardare l'esigenza cautelare di pericolo di reiterazione (lett. c) art. 274), nonostante fossero trascorsi circa due anni dai fatti e nonostante egli avesse in precedenza scontato gli arresti domiciliari senza violazioni; sosteneva quindi che la misura più afflittiva non fosse giustificata nell'attuale situazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice di merito e confermando che, alla luce della discovery, era emersa una condotta non occasionale, una dedizione professionale all'attività illecita e persistenti legami con contesti criminali tali da fondare un concreto e attuale pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre precisato che l'aver beneficiato in passato degli arresti domiciliari senza violazioni non è di per sé sufficiente a escludere la misura carceraria quando emergano elementi di pericolosità superiori; ha aggiunto che lo stato detentivo attuale non ostacola automaticamente una misura più favorevole, ma che la mitigazione richiederebbe la prova di un percorso carcerario di rieducazione e seria resipiscenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte richiama la lettera c) del comma 1 dopo la novella (legge n.47/2015): la custodia cautelare per pericolo di reiterazione è ammessa solo se il pericolo ha carattere di concretezza e attualità desumibile da modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato; la gravità del reato da sola non è sufficiente.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata come norma di modifica dell'art. 274 c.p.p.; ha innalzato la soglia valutativa per il pericolo di reiterazione richiedendo elementi concreti e attuali.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 4
Norma sostanziale in relazione al reato per cui il ricorrente è indagato; citata a contestualizzare la gravità del titolo di reato, che però non può da sola giustificare la misura cautelare senza prova di attualità del pericolo.
art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990
Riferita alla precedente imputazione per la quale il ricorrente era stato arrestato in flagranza e sottoposto ad arresti domiciliari; utilizzata per ricostruire il quadro fattuale e storico del soggetto.
Massime di principio
- Per disporre o confermare la custodia cautelare per rischio di reiterazione occorrono elementi di concretezza e attualità desumibili da modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; la sola gravità del reato non basta.
- Il giudice valuta la pericolosità sulla base di elementi fattuali concreti (modalità dell'attività illecita, professionalità, legami con contesti criminali, precedenti): se tali elementi emergono, può ritenersi necessaria la custodia in carcere anche se sono trascorsi anni dai fatti.
- Il fatto che il prevenuto abbia rispettato precedenti misure cautelari meno afflittive (es. arresti domiciliari) non esclude automaticamente il ritorno alla custodia in carcere quando emergano nuovi o più gravi elementi di pericolosità.
- Lo stato detentivo attuale non è di per sé ostativo a una mitigazione, ma la riduzione della misura può richiedere la prova di concreto percorso di rieducazione e resipiscenza.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle valutazioni fattuali e di personalità; in cassazione si verifica la legittimità e la coerenza della motivazione.
- In situazioni analoghe, per ottenere una misura più favorevole è utile produrre elementi nuovi e concreti che dimostrino la diminuzione del rischio di reiterazione (es. documentazione su percorsi rieducativi, cambiamenti ambientali o sociali, assenza di contatti con i contesti criminali).
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