Sentenza del 26/10/2017 n. 4292 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento valore Immobile - Valori Omi - Elemento indiziario - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione del valore dell’immobile basata esclusivamente o prevalentemente sui valori medi riportati nella banca dati OMI. Tali valori, essendo elaborati sulla base di rilevazioni statistiche e non potendo considerare le concrete caratteristiche dell’immobile, come stato di conservazione, ubicazione specifica, qualità, dimensioni e condizioni di mercato, non sono sufficienti da soli a dimostrare il maggior valore accertato.
La decisione
La pretesa fondata sulla mera divergenza rispetto ai valori OMI non può beneficiare di una presunzione legale. Dopo l’entrata in vigore della legge comunitaria n. 88/2009, i valori OMI costituiscono soltanto elementi indiziari idonei, al più, a fondare una presunzione semplice. Pertanto, spetta all’Ufficio fornire ulteriori e concreti elementi di prova del maggior valore dell’immobile. In assenza di tale prova, l’accertamento non è adeguatamente giustificato e deve essere annullato o comunque non può essere confermato sulla sola base dei valori OMI.
Norme richiamate
Legge comunitaria n. 88/2009
Ha escluso che lo scostamento dai valori OMI possa costituire, da solo, una presunzione legale di maggior valore. I dati OMI possono essere utilizzati esclusivamente come elementi indiziari nell’ambito di una presunzione semplice, che deve essere corroborata da ulteriori prove.
Massime di principio
- I valori OMI sono parametri statistici e non determinano automaticamente il valore effettivo di un immobile.
- La sola differenza tra il prezzo dichiarato e il valore OMI non è sufficiente, di per sé, a legittimare un accertamento fiscale.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare il maggior valore mediante ulteriori elementi concreti, come comparabili effettivi, caratteristiche specifiche dell’immobile, condizioni di mercato, ubicazione e stato di conservazione.
- Il contribuente può contestare l’accertamento evidenziando le peculiarità dell’immobile che rendono inadeguato il confronto con i valori medi OMI.
- L’onere della prova della maggiore pretesa fiscale resta a carico dell’Ufficio; il contribuente non è tenuto a dimostrare preventivamente che il valore dichiarato coincida con quello OMI.
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