Sentenza del 29/11/2017 n. 28539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2001. L'Amministrazione ha contestato, da un lato, la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto non provata la corretta notificazione della cartella, sostenendo che l'eventuale nullità fosse stata sanata dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del contribuente. Dall'altro lato, ha contestato il riconoscimento dell'efficacia del condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, poiché il contribuente aveva versato soltanto la prima rata e non aveva completato i pagamenti dovuti. È stata inoltre contestata la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali nonostante la contumacia della controparte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR di Napoli e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che la tempestiva impugnazione della cartella sana ex tunc l'eventuale nullità della notificazione, poiché dimostra che l'atto ha raggiunto il proprio scopo. Ha inoltre chiarito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, avente natura clemenziale, si perfeziona solo con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le somme e rate dovute; il versamento della sola prima rata rende inefficace la definizione. Con riferimento all'IVA, la Corte ha ritenuto inoltre non applicabile la misura di condono nella parte incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre gli eredi del contribuente sono stati condannati solidalmente a rifondere all'Amministrazione le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La tempestiva proposizione del ricorso contro una cartella dimostra che la notificazione ha consentito al contribuente di conoscere l'atto e di difendersi; pertanto, l'eventuale nullità della notificazione è sanata retroattivamente per raggiungimento dello scopo.
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Il condono per omessi o tardivi versamenti si perfeziona solo mediante il pagamento integrale e tempestivo delle somme e delle rate previste. Il pagamento parziale, compresa la sola prima rata, non rende efficace la definizione e comporta la perdita del beneficio.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Nel procedimento previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, l'importo dovuto deriva dalle somme indicate nella dichiarazione integrativa; non è necessario un autonomo accertamento discrezionale dell'Amministrazione per determinare il quantum.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le disposizioni eccezionali, come quelle che prevedono benefici o condoni fiscali, non possono essere estese analogicamente a casi non espressamente disciplinati.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE
Le misure nazionali di condono non possono essere interpretate in modo da comportare una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA o delle relative sanzioni quando ciò comprometta la corretta applicazione del sistema comune dell'IVA.
Massime di principio
- La tempestiva impugnazione di un atto tributario normalmente sana ex tunc eventuali vizi di nullità della sua notificazione, perché dimostra che il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- Nei condoni fiscali basati su pagamenti rateali, il contribuente deve rispettare integralmente e nei termini il piano previsto dalla legge; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente, salvo diversa espressa previsione normativa.
- Le norme che attribuiscono benefici fiscali o definizioni agevolate sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate per analogia a situazioni non espressamente previste.
- I condoni non possono essere interpretati in contrasto con il diritto dell'Unione europea, in particolare quando incidono sulla riscossione dell'IVA e sulle sanzioni necessarie a garantirne l'effettività.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito.
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