Cassazione Penale, Sentenza n. 18265/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze irrevocabili e ha rideterminato la pena complessiva. Il difensore ha censurato la motivazione e l'erronea applicazione delle norme sulla continuazione (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha fissato l'aumento di pena per il reato satellite in misura praticamente coincidente con la pena già inflitta in sede di cognizione, riducendo la pena originaria di soli due mesi, senza adeguata motivazione e in assenza di specifiche ragioni che giustifichino tale entità dell'aumento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento di pena disposto per la continuazione, ordinando il rinvio al G.i.p. del Tribunale di Pescara per un nuovo esame sul punto. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha fornito una motivazione specifica e 'in positivo' per giustificare l'entità dell'aumento applicato ai reati satellite, limitandosi a richiamare la "mitezza della pena" inflitta in sede di cognizione (derivante da concessione di circostanze e disapplicazione della recidiva) e sostanzialmente sindacando il giudice di merito. Tale motivazione è risultata assente, contraddittoria e illogica, soprattutto perché l'aumento adottato era pressoché coincidente con la pena già inflitta in cognizione; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, fornendo ragioni proporzionate e ancorate ai criteri di individualizzazione della pena (art. 133 c.p.) e ai limiti dell'art. 81 c.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Il divieto di cumulo materiale e il principio di proporzionalità tra le pene: la motivazione deve dimostrare che gli aumenti per continuazione rispettano i limiti e non costituiscono un cumulo surrettizio.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma rilevante per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione penale e, nella specie, per la rideterminazione della pena in caso di continuazione tra reati già giudicati.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione del ricorso per violazione di legge (lett. b) ) e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lett. e) ), utilizzati per censurare la decisione del giudice dell'esecuzione.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata nel ragionamento: la concessione di circostanze attenuanti o la disapplicazione della recidiva in sede di cognizione possono spiegare la "mitezza" della pena inflitta in primo grado, ma non giustificano di per sé la fissazione di un aumento per continuazione senza motivazione autonoma.
art. 133 cod. pen.
Criteri per l'individualizzazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve tener conto degli elementi indicati da tale articolo quando motiva e quantifica gli aumenti per i reati satellite.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
- Quando l'aumento applicato al reato satellite è prossimo o coincidente alla pena già inflitta in sede di cognizione il giudice deve fornire motivazioni specifiche e positive che giustifichino l'entità dell'aumento (non è sufficiente richiamare la "mitezza" della pena originaria).
- La motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti significativi impongono maggiore approfondimento per dimostrare il rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti dell'art. 81 c.p., evitando un cumulo materiale surrettizio.
- Non è ammissibile che il giudice dell'esecuzione semplicemente sindachi la valutazione del giudice della cognizione; deve adottare criteri autonomi e richiamare i fattori di cui all'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena.
- In mancanza di motivazione adeguata sull'entità degli aumenti per i reati satellite, l'ordinanza è annullabile limitatamente alla misura della pena e il giudice deve essere rimesso per una nuova determinazione.
- Il difensore può efficacemente censurare l'ordinanza dell'esecuzione con ricorso per violazione di legge e per carenza/contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- In pratica, per una corretta rideterminazione il giudice dell'esecuzione deve esplicitare: i criteri adottati, la valutazione della minore offensività delle condotte aggiuntive, la proporzione rispetto alla pena del reato più grave e il rispetto dei limiti normativi contro il cumulo.
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