Cassazione Civile, Ordinanza n. 30004/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla società mandataria di una banca, che chiedeva l'ammissione di un credito complessivo di euro 8.621.402,89 derivante da un contratto di locazione finanziaria relativo a un immobile. Il contratto era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017; successivamente era intervenuto il fallimento della società utilizzatrice. La ricorrente sosteneva, con il primo motivo, che la nuova disciplina del leasing introdotta dai commi 136-138 della L. n. 124 del 2017 avesse tipizzato il contratto e superato la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, rendendo inapplicabile l'art. 1526 c.c.; deduceva inoltre omessa pronuncia. Con il secondo motivo censurava l'applicazione dell'art. 1526, comma 1, c.c., lamentando che il tribunale non avesse considerato la componente indennitaria/risarcitoria del proprio credito, e che avesse arbitrariamente equiparato il credito residuo all'importo dei canoni già incassati e alla restituzione del bene, senza confrontare concretamente il credito per canoni a scadere attualizzati con il valore economico dell'immobile restituito. Con il terzo motivo contestava la liquidazione delle spese ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017 non abbia efficacia retroattiva e che, per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore, resti valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicabilità analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in presenza di fallimento dell'utilizzatrice dopo la risoluzione del contratto, il giudice del merito avrebbe dovuto motivare e verificare concretamente, ai fini dell'eventuale ammissione del credito risarcitorio/penale del concedente, la somma ricavata o ricavabile dalla diversa allocazione del bene, ovvero una stima attendibile del suo valore di mercato attuale, per valutare l'eventuale manifesta eccessività della penale ex art. 1526, comma 2, c.c. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Urbino in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
L. 124/2017, commi 136-140
La disciplina del leasing introdotta dalla legge non ha efficacia retroattiva; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 1526 c.c.
Per i leasing traslativi risolti prima della L. n. 124 del 2017 resta applicabile in via analogica la disciplina prevista per la vendita con riserva di proprietà; ai fini del credito del concedente occorre considerare anche l'equo compenso per l'uso della cosa e verificare l'eventuale manifesta eccessività della penale con riguardo al valore del bene.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata invocata dalla ricorrente, ma il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla pretesa applicazione retroattiva della nuova disciplina.
art. 93 l.fall.
Il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio dopo risoluzione e sopravvenuto fallimento dell'utilizzatore deve proporre apposita domanda di insinuazione al passivo.
art. 72-quater l.fall.
Non è applicabile in via analogica ai contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017.
art. 19 del contratto di leasing
Prevedeva, in caso di risoluzione, la restituzione immediata del bene e il pagamento delle somme dovute, oltre al risarcimento del danno commisurato ai canoni successivi attualizzati, al netto di quanto eventualmente ricavato dalla riallocazione del bene.
D.M. 55/2014, art. 12
Era invocato come parametro per la liquidazione delle spese, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- La disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017 sul leasing non si applica retroattivamente ai contratti risolti prima della sua entrata in vigore, nei quali continua a valere la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento prima della nuova disciplina, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con restituzione dei canoni e diritto del concedente all'equo compenso per l'uso del bene, salvo l'eventuale riduzione della penale se manifestamente eccessiva.
- Quando, dopo la risoluzione del leasing e il successivo fallimento dell'utilizzatore, il concedente domanda l'ammissione al passivo di un credito risarcitorio fondato su clausola penale, deve allegare nella domanda l'importo ricavato dalla riallocazione del bene oppure una stima attendibile del suo valore di mercato attuale, così da consentire al giudice il controllo sull'eccessività della penale.
- È viziato il decreto che, nel valutare il credito del concedente, si limiti ad affermazioni apodittiche sull'equivalenza tra canoni e valore del bene senza indicare gli elementi concreti della stima o del confronto economico.
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