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Sentenza

Sentenza n. 126/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, nelle cause riunite iscritte al R.L.P.A. nn. 408/23 543/2023, 544/2023,561/2023, 564/2023, 618/2023, 650/2023, 667/2023, 701/2023 e 702/3023, notificata il 22 febbraio 2024, passata in giudicato il 26 marzo 2024, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;

Giustizia amministrativa202500652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 25/2024, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per la Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi legali, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali, dando parziale esecuzione al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al capitale riconosciuto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile posta in esecuzione era irrevocabile e che il Ministero aveva adempiuto soltanto alla parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito il pagamento del capitale riconosciuto, oltre agli interessi secondo quanto stabilito dal giudicato. È stato nominato commissario ad acta, per l'esecuzione sostitutiva della parte non adempiuta, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il termine per l'adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la norma sostanziale posta a fondamento del beneficio economico denominato Carta docente, il cui riconoscimento era stato disposto dalla sentenza civile da eseguire.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Individua, secondo il giudicato richiamato, le modalità di corresponsione del beneficio economico.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, secondo quanto previsto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato non preclude l'azione, che può essere proposta limitatamente alla parte della decisione rimasta ineseguita.
  • Quando l'amministrazione non adempie a una statuizione contenuta in un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva, fissando un termine per l'adempimento.
  • La liquidazione delle spese di lite non determina l'integrale ottemperanza a una sentenza che abbia riconosciuto anche somme a titolo di capitale e relativi accessori: ciascuna statuizione del giudicato deve essere eseguita.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente all'amministrazione debitrice, per l'attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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