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Sentenza

Sentenza n. 2714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 415/2023.

Giustizia amministrativa202401102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’istanza di accertamento di conformità edilizia relativa a un immobile abitativo, adottato dopo l’annullamento del precedente diniego per difetto istruttorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il diniego comunale dell’istanza di accertamento di conformità, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. In appello ha contestato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso, deducendo: violazione dell’art. 28 del regolamento edilizio comunale e della l.r. n. 4/2009, sostenendo la sussistenza della doppia conformità per i balconi; violazione dell’art. 16, comma 3-bis, l.r. n. 23/1985, dell’art. 21-septies l. n. 241/1990 e dell’art. 650 c.p., prospettando l’elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva annullato il primo diniego; sanabilità delle sopraelevazioni; violazione dell’art. 16 l.r. n. 23/1985 e dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001; omessa pronuncia del TAR su un motivo relativo all’affermazione comunale secondo cui l’ultimo titolo edilizio in sanatoria sarebbe stato rilasciato sulla base di una rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi. Nel merito, l’appellante sosteneva che i balconi dovessero essere considerati sporti di modeste dimensioni, che la l.r. n. 4/2009 consentisse una deroga alla disciplina delle distanze e che le ulteriori difformità, comprese le sopraelevazioni, dovessero essere valutate separatamente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 debba sussistere non solo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell’abuso e della domanda di sanatoria, ma anche rispetto al regolamento edilizio comunale. I balconi, avendo una sporgenza di circa un metro, non rientrano tra gli sporti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa previsti dall’art. 28 del regolamento edilizio e devono quindi essere computati ai fini delle distanze. La deroga prevista dalla l.r. n. 4/2009 è stata ritenuta riferibile esclusivamente al c.d. Piano casa e non applicabile alla sanatoria di abusi edilizi. Il diniego è inoltre legittimo perché i balconi non rispettano la distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, disposizione posta a tutela di esigenze pubblicistiche di salubrità, aerazione e illuminazione e prevalente sulle disposizioni locali riduttive. Una volta individuata tale causa assorbente di non sanabilità, l’amministrazione non era tenuta a esaminare separatamente tutte le ulteriori difformità, comprese le sopraelevazioni: gli abusi dovevano essere valutati nella loro interezza, senza artificiose parcellizzazioni, anche in ragione della loro struttura sostanzialmente unitaria. Il Comune non aveva inoltre l’obbligo di indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere la sanatoria, dovendo pronunciarsi sull’istanza concretamente presentata e non sostituire d’ufficio il progetto del privato. Non è stata ravvisata elusione del precedente giudicato, poiché la sentenza del TAR Sardegna n. 756/2016 aveva annullato il primo diniego soltanto per difetto istruttorio e motivazionale, lasciando salva la riedizione del potere; il Comune aveva riesaminato integralmente la documentazione e adottato un nuovo provvedimento. È stato infine respinto il motivo relativo alla presunta non veridicità dell’ultimo titolo edilizio in sanatoria, perché tale circostanza non era stata posta dall’amministrazione a fondamento del diniego e la censura dell’appellante era generica e dubitativa. Respinta anche la domanda di condanna dell’amministrazione al rilascio del titolo. L’appellante è stata condannata al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio d’appello.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La sanatoria edilizia presuppone la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della presentazione della domanda, comprese le previsioni del regolamento edilizio comunale.

  • art. 28 del Regolamento edilizio comunale

    salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa

    Gli elementi accessori solidi e stabili rilevano ai fini del computo delle distanze; sono esclusi soltanto gli sporti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa. Balconi con sporgenza di circa un metro non rientrano nell’esclusione.

  • art. 2 l.r. n. 4/2009

    La deroga invocata opera esclusivamente nell’ambito del c.d. Piano casa e non è applicabile alla sanatoria di abusi edilizi.

  • art. 9, comma 1, n. 2, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    distanza minima assoluta di dieci metri tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

    La distanza minima di dieci metri tutela esigenze pubblicistiche di salubrità, aerazione e illuminazione, ha carattere cogente e tassativo e prevale sulle disposizioni regolamentari locali riduttive.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Non vi è elusione del giudicato quando una precedente pronuncia abbia annullato il diniego per difetto istruttorio e motivazionale, lasciando salva la riedizione del potere, e l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento dopo un riesame integrale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della trattazione dell’udienza di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto in videoconferenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accertamento di conformità edilizia fondato sulla doppia conformità, l’intervento deve risultare conforme non soltanto agli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell’abuso e della domanda di sanatoria, ma anche alle pertinenti disposizioni del regolamento edilizio comunale.
  • I balconi e gli aggetti di proporzioni non trascurabili devono essere computati ai fini delle distanze tra costruzioni; l’esclusione riguarda soltanto elementi di modeste dimensioni aventi funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria.
  • La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, è una prescrizione cogente posta a tutela di interessi pubblicistici di salubrità, aerazione e illuminazione e prevale sulle disposizioni locali che stabiliscano una distanza inferiore.
  • Quando una sola difformità edilizia è sufficiente a escludere la doppia conformità e a giustificare il diniego di sanatoria, l’amministrazione non è tenuta a esaminare autonomamente ogni ulteriore opera, se gli interventi costituiscono un complesso strutturalmente unitario e non sono artificiosamente separabili.
  • L’amministrazione, nel decidere un’istanza di sanatoria, deve pronunciarsi sul progetto concretamente presentato e non è tenuta a indicare o predisporre un diverso progetto suscettibile di ottenere il titolo edilizio.
  • L’annullamento di un precedente diniego per difetto istruttorio o motivazionale non impedisce la riedizione del potere amministrativo, né determina elusione del giudicato, quando l’amministrazione riesamini integralmente la documentazione e adotti un nuovo provvedimento motivato nel rispetto dei limiti conformativi della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumiInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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