Ordinanza n. 1736/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del decreto di esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, recante prot. n. 0042105 del 10 dicembre 2025, emesso il 9 dicembre 2025 dalla Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, che si antepongano all'interesse del ricorrente, noti o non noti, ivi compresi, ove occorrente, il bando pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025, nonché la graduatoria finale di cui al DDG del Ministero degli Interni del 19 dicembre 2025 nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente tra i vincitori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale nella parte in cui non inserisce il ricorrente tra i vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, oltre agli atti presupposti e conseguenti, inclusi il bando e la graduatoria finale. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio concerne anche il contesto nel quale, nei confronti del ricorrente, è stato elevato un verbale di contestazione di illecito amministrativo del 14 ottobre 2019; il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi su tale circostanza dalla Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto della Guardia di Finanza.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante l'immediata fissazione dell'udienza pubblica del 7 luglio 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei. L'integrazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni; è stato inoltre richiesto il deposito della cartolina postale relativa alla notifica al controinteressato già individuato. Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della Tenenza della Guardia di Finanza, che dovrà depositare entro 60 giorni una relazione, ove possibile, sul contesto del verbale di contestazione del 14 ottobre 2019. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
immediata fissazione ... dell'udienza pubblica ... per la trattazione del merito
Il giudice può tutelare provvisoriamente le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare tipica e senza definire il merito della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti della parte interessata
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del merito, il giudice può fissare immediatamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di annullamento.
- Quando l'impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di una pluralità elevata di vincitori e idonei, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare la notificazione per pubblici proclami, indicando modalità e termini perentori per l'adempimento e il deposito della relativa prova.
- Prima di decidere il merito di un ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale, il giudice può disporre un'integrazione istruttoria presso l'amministrazione o l'autorità pubblica competente, finalizzata a chiarire le circostanze fattuali rilevanti per l'adozione dell'esclusione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →