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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8963/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accinelli era stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 495 cod. pen. per avere, nel depositare una denuncia-querela presso una stazione dei Carabinieri e nella relativa ratifica, reso false dichiarazioni in ordine alla qualifica di avvocato, esibendo una carta di identità con l'indicazione mendace della professione. Con ricorso per cassazione contestava la motivazione della Corte d'appello, sostenendo che la falsa indicazione era limitata al documento d'identità e che nel corpo della ratifica si era qualificato correttamente come "Prof. Dott.", quindi la falsa indicazione sarebbe stata irrilevante e mancava il dolo. Denunciava inoltre motivazione apparente della sentenza di appello, che non avrebbe risposto ai rilievi sulla concreta ininfluenza dell'esibizione del documento errato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le argomentazioni erano già state esaminate e rigettate in primo grado e che l'appello non aveva formulato censure sufficientemente specifiche per confutare il rilievo decisivo del giudice: la disponibilità di un altro documento privo della falsa indicazione, che dimostra la sussistenza del dolo. La Corte ha inoltre confermato la rilevanza penale della mendace qualifica di avvocato nella ratifica della querela, perché aumenta l'affidamento sulla serietà dell'atto. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'esibizione di un documento d'identità recante la falsa indicazione della qualifica professionale integra la fattispecie di cui all'art. 495 (false dichiarazioni in atti pubblici o privati) quando la mendace qualifica è idonea a conferire maggiore affidamento alla querela; la sussistenza del dolo è desumibile anche dalla disponibilità di un documento alternativo privo della falsa indicazione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. in L. 176/2020

    Richiamata in relazione alla disciplina processuale straordinaria e alla possibilità di requisitoria scritta e di non richiesta di discussione orale; nella pratica processuale della causa la requisitoria scritta è stata utilizzata dal Sostituto Procuratore generale.

  • art. 16 decreto-legge 30/12/2021 n.228

    Richiamato come proroga della disciplina processuale introdotta dal D.L. 137/2020; contesto procedurale relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione rispetto ai motivi dedotti in appello; la Corte rileva che il ricorrente non ha rispettato i limiti richiesti, riproponendo censure già affrontate senza specificità.

  • Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 (Ambrosino)

    Giurisprudenza di riferimento che sostiene la rilevanza penale dell'attribuzione mendace della qualifica professionale in sede di proposizione di una querela, per l'effetto di accrescere l'affidamento sulla serietà dell'atto.

Massime di principio

  • L'esibizione di un documento che riporta una qualifica professionale mendace può integrare il reato di false dichiarazioni quando la mendace qualifica è idonea ad aumentare l'affidamento sull'atto processuale (es. querela).
  • La prova del dolo può essere desunta anche dalla circostanza che l'imputato disponeva di un documento alternativo privo della falsa indicazione ma ha scelto di esibire quello contenente la mendace qualifica.
  • In sede di impugnazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi concretamente con i fatti e le valutazioni svolte dai giudici di merito; riproporre doglianze già decise senza specificità rende il motivo aspecifico e il ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
  • La rilevanza della falsa dichiarazione non dipende esclusivamente dalla presenza della falsa indicazione nel corpo dell'atto: la mendace qualifica, anche se contenuta nel documento esibito, può essere rilevante se è funzionale a conferire maggiore credibilità all'azione intrapresa.
  • La declaratoria d'inammissibilità espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, a sanzioni (ammende) a favore della Cassa delle ammende.

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