Cassazione Penale, Sentenza n. 23999/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, confermando il Magistrato di sorveglianza, aveva autorizzato il detenuto in regime ex art. 41-bis a svolgere il colloquio telefonico mensile tramite videochiamata (mediante piattaforma validata e secondo circolari D.A.P.), ritenendo che tale misura si fondasse sulla situazione emergenziale Covid. Il Ministero ha censurato la decisione per: (i) falsa applicazione dell'art. 41-bis e della giurisprudenza della Cassazione (che limita le videochiamate ai casi di impossibilità o gravissima difficoltà del colloquio in presenza); (ii) estensione ingiustificata delle circolari D.A.P. relative a carceri di media sicurezza al regime differenziato 41-bis; (iii) venuta meno della situazione emergenziale (divieto di spostamento tra regioni eliminato dal d.l. n.52/2021), per cui non sussisterebbe più l'impossibilità a svolgere colloqui in presenza che giustificava le videochiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha richiamato i principi consolidati: il diritto ai colloqui è riconosciuto anche ai sottoposti a 41-bis ma le modalità possono essere limitate per esigenze di sicurezza e solo nella misura strettamente necessaria. Ha affermato che le videochiamate per i detenuti 41-bis possono essere autorizzate solo ove sussistano situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza. Nel caso di specie la principale giustificazione normativa era di carattere emergenziale (d.l. 10/5/2020 n.29) ma tale motivo è venuto meno con la rimozione delle limitazioni agli spostamenti (d.l. n.52/2021 conv. L.87/2021), sicché non poteva più essere giustificata l'autorizzazione alle videochiamate sulla base della normativa emergenziale. La Corte ha inoltre ribadito che le modalità tecniche restano nell'ambito della competenza amministrativa ma devono rispettare i limiti di proporzionalità e le esigenze di sicurezza specifiche del regime 41-bis.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
comma 1-quater, lett. b) e comma 2-quater, lett. b)
Riconosce il diritto a colloquio mensile in locali attrezzati e prevede, dopo sei mesi, un colloquio telefonico mensile sottoposto a registrazione e videoregistrazione. La Corte interpreta che le deroghe (modalità di colloquio, videochiamate) siano ammesse solo se strettamente connesse a esigenze di sicurezza e, in caso di comunicazioni audiovisive, solo quando sussistano impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza
decreto-legge 10 maggio 2020, n.29
prevede la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti
Normativa emergenziale che ha autorizzato colloqui a distanza durante la pandemia; la Corte ritiene che l'autorizzazione fondata su tale norma ha carattere eccezionale e temporaneo
decreto-legge n.52/2021 (convertito con L. n.87/2021)
conversione che ha determinato la rimozione del divieto di spostamento tra regioni
Ha eliminato la principale restrizione emergenziale (divieto di spostamento) che giustificava l'uso continuativo delle videochiamate; per la Corte ciò rende venuta meno la base normativa-emer-genziale per autorizzazioni generalizzate alle videochiamate
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126
Fissa modalità operative (registrazione, ascolto, utilizzo di strutture carcerarie per il collegamento). La Corte rileva che le disposizioni amministrative disciplinano le modalità ma non possono essere applicate in modo tale da elidere i limiti imposti dall'art. 41-bis e dal principio di necessità/proporzionalità
Circolare della direzione generale detenuti e trattamento del 30 gennaio 2016 n.0031246.0 (e successiva menzione 29/1/2019 n.0031246U)
Le circolari sull'uso della piattaforma e della sicurezza tecnica non possono essere estese in modo indiscriminato ai detenuti in regime differenziato senza valutare le specifiche esigenze di sicurezza del 41-bis
art. 28 Ord. pen., art. 18 comma 3, artt. 1 e 15 Ord. pen.; d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 (art. 61 comma 1 lett. a e art. 73 comma 3)
Richiamate come principi generali che riconoscono il valore costituzionale e trattamentale del diritto ai colloqui familiari; limitazioni devono essere previste dalla legge e giustificate da esigenze di sicurezza e ordine pubblico
art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Norma processuale richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico ministero (contestuale procedimento di cassazione)
Massime di principio
- Il detenuto sottoposto al regime 41-bis mantiene il diritto ai colloqui familiari, ma le modalità possono essere limitate per comprovate esigenze di sicurezza; le restrizioni devono essere strettamente proporzionate e necessarie.
- Le videochiamate per detenuti 41-bis sono ammesse solo in presenza di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza (es. emergenze che impediscano effettivamente gli spostamenti); non possono essere generalizzate senza una solida base fattuale e normativa.
- Le disposizioni amministrative e le circolari (es. D.A.P.) regolano le modalità tecniche dei colloqui e le misure di sicurezza, ma non possono sostituirsi al principio di necessità/proporzionalità imposto dalla legge e dalla giurisprudenza.
- Le misure emergenziali autorizzanti colloqui a distanza (es. d.l. n.29/2020) perdono efficacia giustificativa quando vengono meno le condizioni di emergenza (es. rimozione delle limitazioni agli spostamenti): in tali casi l'autorizzazione alle videochiamate deve essere riesaminata.
- In contenziosi simili è centrale provare l'esistenza di un impedimento oggettivo e attuale al colloquio in presenza; l'amministrazione ha margine organizzativo ma deve documentare esigenze di sicurezza e le soluzioni adottate per evitare comunicazioni illecite.
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