Sentenza del 29/04/2024 n. 102 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Imposte dirette, Iva ed altro - Avviso di intimazione Irpef, Irap, Iva ed altro - Utilizzo della posta elettronica istituzionale - Pregiudizio del diritto di difesa - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notificazione effettuata mediante posta elettronica istituzionale non risultante nel registro INI-PEC, sostenendo che ciò avrebbe pregiudicato il diritto di difesa e reso incerta la provenienza della notificazione
La decisione
la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la censura. Ha affermato che l'estraneità dell'indirizzo mittente dal registro INI-PEC non invalida automaticamente la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto indicato nell'indirizzo; è necessario invece che il contribuente dimostri un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa derivante dalla ricezione da indirizzo non registrato. Nel caso esaminato il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare tale pregiudizio e, inoltre, la provenienza e l'oggetto della pretesa erano percepibili in modo chiaro, con conseguente piena possibilità di esercitare le difese
Norme richiamate
Cass. n. 982/2023
rilievo che l'assenza dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica; occorre prova del pregiudizio sostanziale al diritto di difesa
Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 28/02/2024 n. 5263
in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, laddove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della pretesa
conferma del principio che la validità della notificazione via PEC va valutata in concreto in base all'effettiva capacità del destinatario di comprendere provenienza e oggetto e di esercitare le difese
Massime di principio
- L'assenza di un indirizzo PEC nel registro pubblico (INI-PEC) non determina automaticamente la nullità della notificazione effettuata da quell'indirizzo.
- Per dichiarare nulla una notificazione via PEC non registrata è necessario provare un pregiudizio concreto e sostanziale al diritto di difesa (ad es. impossibilità effettiva di conoscere l'autore o l'oggetto dell'atto, mancata tempestività delle difese).
- Se dal messaggio PEC è evidente ictu oculi la provenienza e l'oggetto della pretesa, la notificazione è comunque valida e non impedisce al destinatario di esercitare le proprie difese.
- La valutazione della validità della notificazione via PEC è concreta e fattuale: contano elementi come il contenuto del messaggio, le intestazioni, i ricevuti di avvenuta consegna e l'effettiva possibilità di reagire del destinatario.
- In situazioni analoghe, il contribuente che intenda impugnare deve documentare specificamente il pregiudizio subito (es. prova che l'atto non è stato riconoscibile, ritardi comprovati, impossibilità di impugnare nei termini), non limitandosi a eccezioni formali.
- Per l'Amministrazione, è buona prassi conservare e allegare agli atti le ricevute PEC, le intestazioni complete e ogni elemento che dimostri la riconducibilità della comunicazione all'ente, così da respingere agevolmente contestazioni sulla provenienza.
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