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Sentenza

Sentenza del 29/04/2024 n. 102 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Imposte dirette, Iva ed altro - Avviso di intimazione Irpef, Irap, Iva ed altro - Utilizzo della posta elettronica istituzionale - Pregiudizio del diritto di difesa - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità della notificazione effettuata mediante posta elettronica istituzionale non risultante nel registro INI-PEC, sostenendo che ciò avrebbe pregiudicato il diritto di difesa e reso incerta la provenienza della notificazione

La decisione

la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la censura. Ha affermato che l'estraneità dell'indirizzo mittente dal registro INI-PEC non invalida automaticamente la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto indicato nell'indirizzo; è necessario invece che il contribuente dimostri un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa derivante dalla ricezione da indirizzo non registrato. Nel caso esaminato il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare tale pregiudizio e, inoltre, la provenienza e l'oggetto della pretesa erano percepibili in modo chiaro, con conseguente piena possibilità di esercitare le difese

Norme richiamate

  • Cass. n. 982/2023

    rilievo che l'assenza dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica; occorre prova del pregiudizio sostanziale al diritto di difesa

  • Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 28/02/2024 n. 5263

    in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, laddove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della pretesa

    conferma del principio che la validità della notificazione via PEC va valutata in concreto in base all'effettiva capacità del destinatario di comprendere provenienza e oggetto e di esercitare le difese

Massime di principio

  • L'assenza di un indirizzo PEC nel registro pubblico (INI-PEC) non determina automaticamente la nullità della notificazione effettuata da quell'indirizzo.
  • Per dichiarare nulla una notificazione via PEC non registrata è necessario provare un pregiudizio concreto e sostanziale al diritto di difesa (ad es. impossibilità effettiva di conoscere l'autore o l'oggetto dell'atto, mancata tempestività delle difese).
  • Se dal messaggio PEC è evidente ictu oculi la provenienza e l'oggetto della pretesa, la notificazione è comunque valida e non impedisce al destinatario di esercitare le proprie difese.
  • La valutazione della validità della notificazione via PEC è concreta e fattuale: contano elementi come il contenuto del messaggio, le intestazioni, i ricevuti di avvenuta consegna e l'effettiva possibilità di reagire del destinatario.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che intenda impugnare deve documentare specificamente il pregiudizio subito (es. prova che l'atto non è stato riconoscibile, ritardi comprovati, impossibilità di impugnare nei termini), non limitandosi a eccezioni formali.
  • Per l'Amministrazione, è buona prassi conservare e allegare agli atti le ricevute PEC, le intestazioni complete e ogni elemento che dimostri la riconducibilità della comunicazione all'ente, così da respingere agevolmente contestazioni sulla provenienza.

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