Cassazione Civile, Ordinanza n. 00074/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Venezia che aveva già respinto l’appello delle amministrazioni e confermato la sentenza di primo grado favorevole alle cooperative. Le ricorrenti sono state inoltre condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, avanzata da amministrazioni statali, di pagamento di una somma relativa a canoni demaniali e interessi maturati in relazione ad attività di allevamento ittico svolta in laguna di Venezia nell’ambito di un consorzio cooperativo operante tra il 1995 e il 2005. Le due cooperative attrici hanno promosso azione di accertamento negativo sostenendo di non essere passivamente legittimate a rispondere del debito del consorzio, anche per effetto dell’applicabilità della disciplina dello scioglimento della cooperativa richiamata dall’art. 2495 c.c., di essere comunque liberate o comunque non più aggredibili per prescrizione quinquennale, e che l’eventuale credito andasse comunque ridotto in ragione delle sole aree effettivamente occupate. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo prescritti i canoni anteriori al 2010 e comunque esclusa la responsabilità dei consorziati per mancanza di attivo in liquidazione. In appello le amministrazioni hanno insistito sulla debenza delle somme per la mera messa a disposizione delle aree demaniali, a prescindere dall’effettiva occupazione, e hanno contestato anche la legittimazione dell’Agenzia del Demanio. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, ritenendo inammissibile il primo motivo perché non colpiva le rationes decidendi della sentenza di primo grado e ritenendo infondata la censura sulla legittimazione passiva dell’Agenzia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 c.p.c. per avere la Corte d’appello erroneamente considerato rinunciati i motivi subordinati di appello; 2) omessa pronuncia sui motivi secondo, terzo e quarto d’appello; 3) violazione delle norme sul contenuto dell’appello e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il primo motivo d’appello colpiva invece statuizioni già rese dal Tribunale; 4) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e dell’art. 29 L. 366/1963 per il rigetto della doglianza sulla legittimazione dell’Agenzia del Demanio. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, rilevando che le censure d’appello subordinatamente non esaminate erano state espressamente rinunciate, che il primo motivo di appello non attaccava le rationes decidendi del primo giudice ma riproponeva un tema non deciso, e che la questione sulla titolarità del credito in capo all’Agenzia attiene al merito e non alla legittimazione processuale, risultando comunque sorretta da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul principio dispositivo per censurare la pretesa omessa valutazione dei motivi d’appello; la Corte esclude la violazione perché i motivi subordinati erano stati espressamente rinunciati.
art. 100 c.p.c.
Invocato dalle ricorrenti, ma non ritenuto violato; la questione della titolarità del credito è stata ricondotta al merito, non alla legittimazione processuale.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia presuppone una domanda o eccezione effettivamente devoluta al giudice e non rinunciata o abbandonata.
art. 306 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la rinuncia alle censure subordinate sarebbe stata inesistente; la Corte ritiene invece che la rinuncia risultasse chiaramente dalle conclusioni dell’appello e dalla precisazione delle conclusioni.
art. 305 c.p.c.
Citato nel terzo motivo in collegamento con le norme sulle impugnazioni, senza accoglimento della censura.
artt. 307-309 c.p.c.
Richiamati nel terzo motivo in relazione alla disciplina processuale dell’abbandono/rinuncia delle domande e delle impugnazioni, ma la Corte esclude la violazione.
art. 331 c.p.c.
Citato nel terzo motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per contestare l’inammissibilità del primo motivo di appello; la Corte conferma che il motivo non coglieva le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
art. 81 c.p.c.
Invocato con riguardo alla legittimazione dell’Agenzia del Demanio; la Corte osserva che il tema è di titolarità sostanziale del credito e non di legitimatio ad causam.
art. 29 L. 366/1963
Richiamato nel quarto motivo; la Corte non accoglie la censura sulla limitazione della pretesa entro la competenza istituzionale dell’Agenzia.
art. 2495 c.c.
Richiamato nel merito della lite quale parametro per sostenere l’esclusione della responsabilità dei soci/consorziati in caso di liquidazione della cooperativa senza attivo percepito.
art. 2519 c.c.
Evocato per sostenere l’applicabilità alle cooperative della disciplina di cui all’art. 2495 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, in caso dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di appello non esamini motivi espressamente subordinati e successivamente rinunciati dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni; il giudice può limitarsi alle questioni effettivamente devolute.
- Nel giudizio di appello, i motivi che non colpiscono le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se ripropongono temi di merito astrattamente rilevanti ma non decisi dal primo giudice.
- La titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della decisione e non alla legittimazione processuale in senso stretto; la relativa contestazione non può essere trasformata in una deduzione di difetto di legittimazione ad causam.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie mediante una diversa lettura degli atti di causa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La rinuncia espressa a motivi di gravame subordinati, risultante dalle conclusioni formulate in appello, comporta l’abbandono delle correlate censure e ne preclude l’esame nel merito.
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